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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: in parte qua nei limiti di interesse, del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, a firma congiunta del Dirigente di Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili e del Dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, rilasciato in favore della ricorrente con determinazione n. 88 del 5.5.2023, comunicata con nota del 9.5.2023 del medesimo Ufficio, avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di 0,9980 MWE sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, Località “Posta La Valle” e rispettive opere connesse, laddove richiama, tra le prescrizioni relative all'esecuzione di tale intervento, seppur in via generica ed implicita, anche quella posta dal predetto Comune con pec acquisita al protocollo regionale n. 7634 del 4.8.2022 – che rinvia alla propria precedente nota prot. n. 12512 del 17.5.2012 – concernente l' “asservimento dell'area limitrofa all'impianto per almeno due volte la superficie radiante con destinazione esclusiva ad uso agricolo”, nonché delle suelencate note e di tutti i pareri del medesimo Comune e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale a quelli finora specificati, compresi - ove occorra e sempre nei limiti di interesse - tutti i verbali della conferenza di servizi, tra cui in particolare quelli del 21.5.2012 e 5.8.2022 laddove ne hanno preso atto e la nota prot. n. 10195 del 15.5.2012 dello stesso Comune, oltre che la predetta nota regionale del 9.5.2023 di trasmissione della suindicata determinazione.

Giustizia amministrativa202300976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, nella parte in cui richiama la prescrizione comunale di asservimento di un'area limitrofa con destinazione agricola

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, l'autorizzazione unica regionale rilasciata per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle opere connesse, nonché gli atti comunali e i verbali della conferenza di servizi richiamati, contestando la prescrizione concernente l'asservimento dell'area limitrofa all'impianto per una superficie pari ad almeno il doppio della superficie radiante, con destinazione esclusiva a uso agricolo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. In vista della fissazione dell'udienza di trattazione, ha ritenuto necessario acquisire preventivamente una dichiarazione della parte ricorrente sull'attualità dell'interesse alla decisione e documentati chiarimenti, nonché ogni ulteriore elemento utile, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo. L'incombente deve essere eseguito dalle parti, ciascuna per quanto di competenza, entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudice ha richiamato l'art. 64, comma 4, c.p.a., riservandosi di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. La segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È la base normativa dell'autorizzazione unica regionale impugnata; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo

    Il giudice può attribuire rilevanza probatoria al comportamento processuale delle parti, anche in relazione all'adempimento o meno dell'incombente istruttorio.

Massime di principio

  • Prima di fissare l'udienza di merito, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare se persiste l'interesse alla decisione, quando tale verifica sia necessaria ai fini della trattazione della controversia.
  • Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione coinvolta, chiedendo chiarimenti documentati e ogni elemento utile alla decisione, anche quando l'amministrazione non si sia costituita in giudizio.
  • L'inosservanza degli incombenti istruttori può assumere rilevanza probatoria, poiché il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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