Cassazione Penale, Sentenza n. 11071/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 1618/2009 (ammenda di euro 13.700 e sanzione demolitoria per manufatto abusivo). La ricorrente sostiene che la notifica del decreto penale era stata erroneamente eseguita a Belpasso, dove non aveva né residenza anagrafica né residenza di fatto, mentre l'ordine di demolizione le era stato notificato ad aprile 2009 al domicilio di Paternò, via Piave, dove abitava in affitto; perciò non avrebbe avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale e chiese la restituzione del termine per proporre opposizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse documentato di abitare a Paternò e di non abitare a Belpasso, e che pertanto sussistesse la mancata effettiva conoscenza del decreto penale. Applicando l'art. 175, comma 2, c.p.p., e la giurisprudenza rilevante, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio sul punto, in diversa persona fisica, affinché venga valutata la restituzione del termine per proporre opposizione.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato
Se l'imputato non ha avuto tempestiva e effettiva conoscenza del decreto penale, ha diritto alla restituzione del termine per proporre opposizione, a meno che non risulti una rinuncia volontaria; l'accertamento della mancata conoscenza può fondare la riapertura del termine
Cass., Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021
in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione
La mera allegazione fondata sulle ragioni della mancata conoscenza è sufficiente a innescare l'obbligo per il giudice di disporre la restituzione, salvo che emerga prova, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza
Cass., Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018
una volta che sia stata compiuta l'allegazione, spetta al giudice, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza
Dopo l'allegazione del ricorrente, il giudice ha il dovere di svolgere accertamenti per verificare l'effettiva conoscenza del provvedimento; non può limitarsi a rigettare l'istanza senza verifica
Massime di principio
- Se la notifica di un decreto penale risulta eseguita ad un indirizzo diverso da quello di effettiva dimora/domicilio, il destinatario può chiedere la restituzione del termine per proporre opposizione invocando la mancata tempestiva conoscenza.
- L'onere iniziale del ricorrente è di allegare le ragioni della mancata conoscenza e documentare la propria residenza o domicilio effettivo; non è richiesto che provi definitivamente l'estraneità alla notifica.
- Una volta compiuta l'allegazione, spetta al giudice svolgere accertamenti (anche istruttori) per verificare la reale conoscenza del provvedimento; in assenza di prova positiva della tempestiva conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione del termine.
- La restituzione del termine consente al ricorrente di proporre opposizione al decreto penale e ottenere così una nuova valutazione nel contraddittorio; pertanto è importante reagire tempestivamente e documentare l'indirizzo di effettiva dimora/domicilio.
- Il rigetto sommario dell'istanza senza adeguata verifica può essere annullato in sede di impugnazione: i giudici di merito devono motivare e accertare i fatti relativi alle notifiche.
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