Sentenza n. 112/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 227 del 07/05/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre alle spese legali. Ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza ricevere il pagamento. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti hanno comunicato l'avvenuto pagamento del beneficio e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Non è stata quindi adottata alcuna misura esecutiva, né è stata nominata la commissaria o il commissario ad acta. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, rilevando la necessità di regolare il giudizio nonostante l'adempimento sopravvenuto, e le ha liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e dei minimi tariffari applicabili.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l'aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale richiamata nel giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento o un comportamento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997
Termine di adempimento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio di ottemperanza.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, commisurate ai minimi tariffari ritenuti applicabili a giudizi esecutivi semplici e seriali.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di disporre ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la regolazione delle spese del giudizio, che possono essere poste a carico dell'amministrazione quando la proposizione dell'azione di ottemperanza era stata resa necessaria dalla precedente mancata esecuzione del giudicato.
- Nei giudizi di ottemperanza semplici e seriali, la liquidazione delle spese può essere effettuata in misura corrispondente ai minimi tariffari applicabili, tenendo conto della natura e della diffusione della controversia.
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