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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13731/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli lamentando violazione dell'art. 585, comma 4, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. In particolare la difesa aveva, con motivi aggiunti tempestivamente depositati, chiesto l'applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 20‑bis c.p. in sostituzione della pena detentiva di 2 anni, ma la Corte d'appello non aveva motivato sulla richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che nei motivi aggiunti e negli atti allegati non risultava conferita al difensore la procura speciale prevista dall'art. 598‑bis, comma 1‑bis, c.p.p. e dall'art. 58, comma 3, legge 689/1981, necessaria per esprimere il consenso dell'imputato all'applicazione delle sanzioni sostitutive (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Perciò la richiesta era inammissibile e/o manifestamente infondata ab origine; ne consegue che l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta non dà luogo a un interesse per la Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare violazione relativa alla motivazione; la Corte registra l'allegazione ma ritiene il motivo privo di interesse perché l'istanza sottostante era inammissibile.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Prevede le sanzioni sostitutive astrattamente applicabili in alternativa alla pena detentiva; la difesa aveva richiesto l'applicazione di tali sanzioni in sostituzione della reclusione;

  • art. 598‑bis, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Richiede la procura speciale per esprimere il consenso dell'imputato all'applicazione di sanzioni sostitutive in sede di impugnazione; l'assenza di tale procura rende inammissibile la richiesta avanzata dal difensore.

  • art. 58, comma 3, legge 689/1981

    Norma richiamata in tema di procura speciale per il consenso alle sanzioni sostitutive; la Corte ne richiede il rispetto formale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di esaminare atti ed error in procedendo; la Corte ha esaminato gli atti per verificare la presenza della procura speciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione, tra cui la condanna alle spese processuali; applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive in sostituzione di pena detentiva deve essere accompagnata dalla procura speciale del difensore con il consenso espresso dell'imputato; in assenza di tale procura l'istanza è inammissibile.
  • Se un motivo d'impugnazione è originariamente inammissibile o manifestamente infondato, l'omessa pronuncia del giudice di merito su quel motivo non dà luogo a interesse utile per la Cassazione e quindi il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • Nelle impugnazioni è necessario curare non solo la tempestività e la formulazione dei motivi, ma anche gli aspetti formali (procure, specifici consensi) richiesti per le domande che incidono su applicazioni alternative della pena.
  • L'accertamento dell'inammissibilità 'ab origine' può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'imposizione di una somma a titolo di ammenda quando la causa dell'inammissibilità non derivi da assenza di colpa.
  • Prima di proporre ricorso per omissione del giudice di merito, valutare se l'accoglimento della censura potrebbe effettivamente produrre un vantaggio processuale in sede di rinvio; se il motivo è invalido per vizi formali, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.

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