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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32166/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Quattro medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1998 e il 2008 con impegno a tempo pieno, borsa di studio mensile ritenuta insufficiente, assenza di contributi e copertura assicurativa e divieto di svolgere altre attività, hanno agito per ottenere: in via principale, la regolarizzazione del trattamento economico secondo il d.lgs. n. 368 del 1999 e il D.P.C.M. 6 luglio 2007, con corresponsione delle somme dovute anche in via equitativa; in subordine, il risarcimento del danno per omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto secondo la normativa di recepimento, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi; in ulteriore subordine, l’indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo adempiuti gli obblighi comunitari già con il d.lgs. n. 257 del 1991 e comunque preclusi gli adeguamenti dai provvedimenti legislativi di blocco. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme e principi sul risarcimento da ritardato recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la borsa prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 non fosse sufficiente a rendere lo Stato adempiente e che dovesse applicarsi il criterio di remunerazione introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per avere la Corte escluso il diritto all’indicizzazione e alla rideterminazione triennale, assumendo che il blocco normativo non avesse inciso su tale meccanismo nel periodo rilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento ormai consolidato: l’attività dello specializzando non integra rapporto di lavoro subordinato o autonomo, la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991 costituiva già adempimento degli obblighi comunitari quanto all’adeguata remunerazione, e il trattamento più elevato previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non imponeva estensione retroattiva ai medici specializzandi di anni anteriori al 2006/2007. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’importo delle borse di studio per gli specializzandi degli anni accademici interessati non è soggetto né ad incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco normativo succedutosi senza soluzione di continuità fino all’anno accademico 2005/2006. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati invocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito risultava conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere una liquidazione equitativa delle somme asseritamente dovute.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha ribadito che è inapplicabile al rapporto degli specializzandi, non essendo la borsa di studio corrispettivo di lavoro subordinato.

  • art. 5 TCE

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento del preteso ritardo nell’attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 10 TCE

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento del preteso ritardo nell’attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 189 TCE

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento del preteso ritardo nell’attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 249 TCE

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento del preteso ritardo nell’attuazione delle direttive comunitarie.

  • Direttiva 93/16/CEE

    La Corte ha escluso che imponesse un nuovo e ulteriore obbligo sulla misura dell’adeguata remunerazione rispetto all’adempimento già ritenuto sufficiente.

  • d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    È stato ritenuto non applicabile l’aggiornamento triennale e l’indicizzazione per il periodo coperto dal blocco normativo; inoltre la borsa introdotta da tale decreto è stata considerata idonea ad adempiere agli obblighi comunitari originari.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-42 e 46

    Richiamato dai ricorrenti e considerato dalla Corte come fonte del nuovo trattamento economico introdotto per il futuro, non estensibile retroattivamente agli specializzandi di anni precedenti.

  • d.lgs. n. 368 del 1999

    La Corte ha osservato che il diverso trattamento economico previsto dal decreto non rappresenta il primo adempimento degli obblighi comunitari e non comporta estensione ai periodi anteriori al 2006/2007.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 46, comma 2

    È stato richiamato per affermare che fino all’anno accademico 2005-2006 continuavano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 46, comma 3

    Indicato come norma di abrogazione del d.lgs. n. 257 del 1991.

  • d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, conv. in l. n. 438 del 1992

    Richiamato quale prima norma del blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.

  • l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33

    Richiamata come disposizione interpretativa convergente nel blocco degli aggiornamenti.

  • l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36

    Richiamata come disposizione interpretativa convergente nel blocco degli aggiornamenti.

  • l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66

    Richiamata come disposizione interpretativa convergente nel blocco degli aggiornamenti.

  • l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12

    Richiamata come disposizione di blocco degli aggiornamenti a partire dalla quale non è più stato riconosciuto il diritto all’adeguamento.

  • l. n. 488 del 1999, art. 22

    Richiamata come disposizione del blocco degli aggiornamenti.

  • l. n. 289 del 2002, art. 36

    Richiamata come disposizione del blocco degli aggiornamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel contesto dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese con l’aumento previsto dal decreto ministeriale.

Massime di principio

  • L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non integra, di regola, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma un rapporto formativo speciale; ne deriva che la borsa di studio non ha natura di retribuzione corrispettiva e non si applica il parametro dell’art. 36 Cost. sulla sufficienza della retribuzione.
  • In tema di attuazione delle direttive comunitarie sull’adeguata remunerazione degli specializzandi, lo Stato è considerato adempiuto con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria, quando le direttive non fissano una misura minima specifica del compenso.
  • L’introduzione, in epoca successiva, di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi non comporta, di per sé, un obbligo di estensione retroattiva ai medici che abbiano frequentato i corsi in anni precedenti.
  • Gli interventi legislativi di blocco degli adeguamenti delle borse di studio impediscono sia l’indicizzazione al costo della vita sia la rideterminazione triennale prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per i periodi coperti dal blocco.
  • Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento consolidato della Corte, il motivo che ne solleciti la rimeditazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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