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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49431/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Borriello impugnava la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a suo carico e contemporaneamente accertato la falsità del testamento olografo e disposto la condanna al risarcimento in favore della parte civile. I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie per non avere la Corte d'appello rinnovato l'istruttoria dibattimentale (esame orale di testi e consulenti) dopo aver valutato diversamente prove dichiarative ritenute decisive; (2) violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. con riferimento ai limiti di ammissione delle prove in appello; (3) valutazioni contraddittorie e errate sulla sussistenza di un rapporto di parentela e sulla attendibilitá delle consulenze tecniche; (4) illegittimità della declaratoria di falsità del testamento poiché priva di un compiuto e motivato accertamento rispettoso delle regole probatorie penali (art. 537 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi e il quarto fondati (il terzo assorbito). Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, quando la Corte d'appello riformi una sentenza di assoluzione basandosi su diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive, è obbligata, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (compreso l'esame orale dei consulenti, se dichiarativi). Ha inoltre stabilito che la dichiarazione di falsità ai sensi dell'art. 537 c.p.p. richiede un accertamento specifico e motivato secondo le regole del processo penale; nel caso concreto la Corte territoriale non ha svolto tale compiuto accertamento e ha violato i principi dell'art. 603 comma 3-bis. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli (con indicazione che la cognizione sulla falsità è di natura penale, perciò il rinvio non poteva essere al giudice civile).

Norme richiamate

  • codice penale, artt. 110, 485, 491, 493-bis

    Norme sostanziali relative al concorso di persone, falsità materiale e ideologica di scritture private e regolamentazione delle figure contestate all'imputato; citate in rapporto al fatto contestato (falso testamento).

  • codice di procedura penale, art. 603 comma 3-bis

    La Corte rileva che la norma è di interpretazione stretta e ha introdotto una specifica ipotesi di ammissione di prove in appello (appello del pubblico ministero), ma non esclude l'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria quando la riforma della sentenza assolutoria si fonda su diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive, specie se l'impugnazione è promossa dalla parte civile.

  • codice di procedura penale, art. 537

    La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non esonera il giudice dall'obbligo di un concreto e motivato accertamento della falsità di atti: la falsità può essere dichiarata solo se risultano adeguatamente accertati fatto e colpevolezza secondo le regole probatorie penali.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamo: sent. n. 22065/2021 Cremonini; sent. n. 14426/2019 Pavan e altra giurisprudenza rilevante)

    Principio consolidato che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando l'appello riformi l'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive; il principio del giusto processo e del 'oltre ogni ragionevole dubbio' impone uniformità nelle regole probatorie indipendentemente dall'impugnante.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio, mediante esame orale dei testi e dei consulenti coinvolti.
  • L'art. 603 co. 3-bis c.p.p. è di portata limitata e non autorizza un diverso trattamento quando l'impugnazione proviene dalla parte civile; l'obbligo di rinnovazione sussiste se le prove dichiarative sono decisive.
  • In caso di pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, la Corte non può dichiarare la falsità di un atto 'meccanicamente': la falsità richiede un accertamento specifico, motivato e conforme alle regole probatorie del processo penale (art. 537 c.p.p.).
  • Quando la sentenza impugnata contiene anche statuizioni di natura penale (es. dichiarazione di falsità), il rinvio per nuovo esame deve essere al giudice penale e non al giudice civile.
  • Le dichiarazioni rese oralmente in dibattimento da consulenti tecnici costituiscono prova dichiarativa e quindi, se decisive, richiedono la rinnovazione dell'esame in appello.
  • Il principio del giusto processo e la tutela del 'oltre ogni ragionevole dubbio' impongono che i meccanismi di formazione della prova siano omogenei e non variino in funzione dell'impugnante (PM vs parte civile).

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