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Sentenza

Sentenza n. 6225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo n. 540/2025, che aveva respinto il ricorso contro la rinnovata aggiudicazione dei cinque lotti della gara per il servizio di ristorazione sanitaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito dell’annullamento, disposto da una precedente sentenza del TAR, dei verbali di ammissione e valutazione delle offerte, degli atti del RUP sulla verifica dell’anomalia e della precedente aggiudicazione, la stazione appaltante aveva rinnovato la valutazione delle offerte e confermato gli originari aggiudicatari. L’operatore economico appellante ha contestato la nuova aggiudicazione deducendo: 1) l’erroneità della declaratoria di irricevibilità della censura relativa al metodo di nomina della Commissione giudicatrice, sostenendo che la riedizione della fase valutativa avrebbe riaperto la possibilità di contestare la composizione dell’organo; 2) la violazione del disciplinare e dell’art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016 per la mancata richiesta di conferma della validità delle offerte e delle garanzie; 3) l’illegittima riconvocazione della medesima Commissione, la mancata rinnovazione delle dichiarazioni di incompatibilità e la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, segretezza delle offerte e buon andamento; 4) l’inesistenza di una nuova e autonoma verifica dell’anomalia, poiché la stazione appaltante avrebbe richiamato gli atti istruttori già formati; 5) l’omessa verifica aggiornata dei requisiti di partecipazione e la violazione degli artt. 80, 85 e 86 d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento a una sopravvenuta causa di esclusione asseritamente riferibile a uno degli aggiudicatari. L’Amministrazione e la controinteressata hanno eccepito anche l’inammissibilità delle doglianze riconducibili all’elusione del giudicato, ritenendole proponibili soltanto mediante ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dalle eccezioni di rito in applicazione del principio della ragione più liquida. Quanto alla composizione della Commissione, ha ritenuto che la precedente sentenza avesse annullato soltanto i verbali di ammissione e valutazione, gli atti del RUP sulla verifica dell’anomalia e la precedente aggiudicazione, senza incidere sull’atto di nomina della Commissione. La rinnovazione della valutazione non rimetteva quindi in termini l’operatore per contestare tardivamente la composizione dell’organo. Quanto alla validità delle offerte, il termine di vincolatività previsto dal disciplinare e dall’art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016 è posto nell’interesse degli offerenti; in assenza di un’univoca manifestazione di volontà contraria, il silenzio dei concorrenti può dimostrare per fatti concludenti la persistenza dell’interesse alla partecipazione. La censura è stata comunque ritenuta formalistica anche perché l’eventuale uscita volontaria di un concorrente non avrebbe inciso sul calcolo delle medie e sulla graduatoria, in applicazione del principio di invarianza. Quanto alla Commissione, l’art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016 consente, in caso di rinnovo della gara dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, la riconvocazione della medesima Commissione, salvo che l’annullamento dipenda da un vizio della sua composizione. Nel caso concreto non vi era né una prescrizione giudiziale o normativa per la sostituzione, né una comprovata incompatibilità sopravvenuta; le allegazioni sulla segretezza delle offerte e sulle possibili indagini penali erano astratte, ipotetiche e non adeguatamente provate. Quanto alla verifica dell’anomalia e ai requisiti di partecipazione, la sentenza precedente aveva travolto gli atti a contenuto provvedimentale o decisorio, ma non gli atti istruttori endoprocedimentali. La Commissione poteva pertanto utilizzare i precedenti apporti istruttori, purché procedesse a una nuova valutazione autonoma; secondo il verbale dell’11 agosto 2025 tale rinnovata valutazione era stata effettuata. Inoltre, dal verbale del 12 agosto 2025 risultava una nuova verifica amministrativa dei requisiti degli operatori proposti come aggiudicatari. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016

    L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

    La previsione tutela esclusivamente l’interesse degli offerenti. In assenza di univoca manifestazione contraria, il silenzio del concorrente può dimostrare la persistenza dell’efficacia dell’offerta e dell’interesse alla partecipazione.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

    La disposizione è richiamata quale disciplina attualmente corrispondente alla regola già contenuta nell’art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016.

  • art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016

    principio di invarianza del calcolo delle medie nella procedura e per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte

    Il principio di invarianza opera anche nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa quando la graduatoria dipende da meccanismi di normalizzazione o confronto parametrico condizionati da valori medi; l’uscita volontaria di un concorrente non incide retroattivamente su tali calcoli.

  • art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016

    in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione

    La riconvocazione della medesima Commissione è consentita in caso di rinnovazione della gara, salvo che l’annullamento riguardi la composizione dell’organo; la sostituzione può tuttavia rendersi necessaria in presenza di comprovate incompatibilità o specifiche ragioni di opportunità.

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    norma indicata come trasfusiva pressoché invariata dell’art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016

    È richiamata come disciplina corrispondente nel nuovo codice dei contratti pubblici.

  • art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016

    norma applicata per escludere la sospetta anomalia delle offerte del lotto 1, essendo le offerte in numero inferiore a tre

    La verifica dell’anomalia è stata ritenuta non necessaria per il lotto con meno di tre offerte, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    La verifica del possesso dei requisiti generali degli aggiudicatari doveva essere effettuata; il Collegio ha ritenuto che tale verifica fosse stata nuovamente svolta, come risultante dal verbale finale.

  • art. 85 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall’appellante con riferimento alla verifica aggiornata dei requisiti di partecipazione, ma la censura è stata respinta sulla base dell’accertata rinnovazione della verifica amministrativa.

  • art. 86 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall’appellante con riferimento alla prova del possesso dei requisiti, senza che il Collegio ravvisasse l’omissione denunciata.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione allo scambio delle memorie difensive prima della decisione.

Massime di principio

  • L’annullamento giudiziale degli atti di valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione non riapre i termini per contestare la composizione della Commissione giudicatrice quando l’atto di nomina non sia stato investito dagli effetti annullatori della sentenza; le relative censure restano soggette alle ordinarie preclusioni processuali.
  • In caso di rinnovazione della procedura di gara conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, la stazione appaltante può riconvocare la medesima Commissione giudicatrice, salvo che l’annullamento sia dipeso da un vizio della sua composizione o sussistano comprovate ragioni di incompatibilità o di necessaria sostituzione.
  • Il termine di validità dell’offerta previsto dalla legge o dalla lex specialis tutela l’interesse del concorrente e non determina automaticamente l’inefficacia dell’offerta alla sua scadenza; in assenza di univoca rinuncia, la perdurante volontà di partecipare può desumersi dal comportamento concludente dell’offerente.
  • Gli effetti dell’annullamento di atti provvedimentali o decisori non travolgono automaticamente gli atti istruttori endoprocedimentali, che possono essere conservati e utilizzati nella riedizione del potere, purché l’amministrazione svolga una nuova valutazione autonoma e motivata.
  • Il principio di invarianza dei calcoli di gara può operare anche nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando la formazione della graduatoria dipenda da medie, normalizzazioni o confronti parametrici; la successiva uscita di un concorrente non impone la rielaborazione retroattiva dei calcoli.
  • La rinnovazione della verifica dei requisiti degli operatori economici può risultare dal verbale conclusivo dell’attività amministrativa; non sussiste difetto di istruttoria quando dagli atti emerga che la stazione appaltante ha effettivamente effettuato una nuova verifica sui proposti aggiudicatari.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatriceAnomalia dell'offertaCause di esclusione
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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