Sentenza n. 6413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata Latina (Sezione Prima) n. 222/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva annullato la graduatoria relativa alla selezione per il rilascio di autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari per le stagioni 2025-2028
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa aveva impugnato la determinazione comunale di approvazione dei verbali e delle graduatorie della selezione per il rilascio di autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari su arenili e scogliere libere, contestando la propria collocazione al terzo posto con 67 punti, rispetto ai 75 e 72 punti attribuiti agli altri concorrenti. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’atto. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e la non applicabilità della disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha chiesto il rigetto. Il Comune ha sostenuto che le graduatorie impugnate avessero natura meramente endoprocedimentale, poiché il rilascio delle autorizzazioni era subordinato alla verifica positiva delle autodichiarazioni rese dai concorrenti; pertanto, l’atto non avrebbe prodotto una lesione immediata e diretta e il giudice non avrebbe potuto scrutinare requisiti rispetto ai quali l’amministrazione non aveva ancora esercitato il proprio potere di verifica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto permanente l’interesse del Comune all’appello, poiché l’autorizzazione rilasciata all’appellata era stata adottata in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che il Comune aveva censurato autonomamente il capo della sentenza relativo al difetto di interesse della ricorrente, la cui eventuale fondatezza era sufficiente a definire il giudizio senza esaminare le censure di merito. Nel merito, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario: la selezione non riguardava una concessione di beni demaniali, ma il rilascio di un’abilitazione commerciale per il noleggio di attrezzature senza loro preposizionamento sull’arenile. Di conseguenza, non trovava applicazione tout court il d.lgs. 36/2023, restando applicabili i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza. Poiché la graduatoria era stata formata sulla base di autodichiarazioni e il Comune si era riservato di rilasciare le autorizzazioni solo dopo la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, essa aveva efficacia endoprocedimentale e non era immediatamente lesiva. Il giudice ha inoltre ritenuto precluso lo scrutinio dei requisiti autodichiarati, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 24, comma 2, c.p.a. La sentenza del TAR è stata quindi riformata e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 36/2023
La disciplina dei contratti pubblici non si applica integralmente a una selezione finalizzata al rilascio di una mera abilitazione commerciale per il noleggio di attrezzature balneari, non implicante una concessione di beni demaniali; restano applicabili i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le domande di partecipazione erano basate su autodichiarazioni dei concorrenti, sicché la graduatoria formata sulla loro base aveva natura provvisoria ed endoprocedimentale.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Il rilascio dell’autorizzazione era subordinato alla verifica positiva delle autodichiarazioni e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
art. 24, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può esaminare nel merito poteri amministrativi non ancora esercitati dall’amministrazione, né sostituirsi alla previa attività amministrativa di verifica dei requisiti.
Massime di principio
- Una graduatoria formata sulla base di autodichiarazioni, quando l’amministrazione si riservi di verificare successivamente i requisiti e di rilasciare l’autorizzazione solo all’esito positivo dei controlli, ha natura endoprocedimentale e non produce una lesione immediata e diretta; la sua impugnazione è pertanto inammissibile per carenza di interesse attuale.
- Il giudice amministrativo non può scrutinare direttamente la veridicità o la sussistenza di requisiti autodichiarati quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il potere di verifica, poiché ciò comporterebbe un esame giudiziale di poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Una selezione pubblica per il rilascio di un’abilitazione commerciale al noleggio di attrezzature balneari, senza concessione o preposizionamento di beni sul demanio, non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né una concessione demaniale; non si applica quindi integralmente il codice dei contratti pubblici, pur dovendo essere rispettati i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza.
- L’interesse dell’amministrazione ad appellare permane quando l’atto favorevole alla controparte sia stato adottato in esecuzione della sentenza di primo grado, restando l’amministrazione interessata alle conseguenze derivanti dall’eventuale riforma della sentenza.
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