Cassazione Penale, Sentenza n. 18230/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza che l'ha ritenuta responsabile dei reati di minaccia grave e di lesioni volontarie aggravate (con continuazione) in danno di Rosa Mariarosaria Di Lauro e di Elena De Crescenzo. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e valutazione della prova per eccessiva adesione alle dichiarazioni delle persone offese; 2) sproporzione della pena e illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche (rilevando che si trattava di una lite condominiale e che l'imputata è incensurata); 3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza valutare le condizioni economiche dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su tutti e tre i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, mentre i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la valutazione della attendibilità delle vittime richiamando riscontri fotografici e referti del pronto soccorso. Sul secondo motivo ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche era motivato e non viziato; l'incensuratezza non è di per sé dirimente. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile l'introduzione novativa delle condizioni economiche dell'imputata in cassazione e ha rilevato che in sede di appello non erano state dedotte tali condizioni. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile De Crescenzo Elena, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
Disciplina procedurale sulla requisitoria e sulla trattazione scritta nel procedimento in Cassazione; utilizzata per la requisitoria scritta del sostituto procuratore
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16)
Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata nella fase di trattazione del ricorso
disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 173, comma 1)
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione e articolazione dei motivi di ricorso cui la Corte richiama il rispetto formale e sostanziale
codice penale (art. 612)
Norma relativa al reato di minaccia; richiamata nel motivo di doglianza sulla qualificazione del fatto e sulla valutazione delle dichiarazioni delle parti offese
codice penale (art. 582)
Norma relativa alle lesioni volontarie; centrale nella valutazione della gravità delle lesioni e nella conferma della condanna
codice penale (art. 585)
Rilevante per le aggravanti connesse alle lesioni; utilizzata nella qualificazione e nell'aggravamento della responsabilità
codice penale (art. 62-bis)
Riguarda la recidiva e la determinazione della pena; evocato nel contesto della discussione sulla misura della pena e sulle circostanze attenuanti/agggravanti
codice penale (art. 163)
Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la subordinazione al pagamento della provvisionale fosse legittima in assenza di prova documentale delle difficoltà economiche
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione di fatto dei giudici di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- La valutazione della credibilità delle vittime è legittima se fondata su riscontri oggettivi (es. foto delle lesioni, referti ospedalieri) che corroborano le loro dichiarazioni.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile se i giudici di merito ritengono assente un elemento positivo significativo; l'incensuratezza non è automaticamente risolutiva.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è legittima se il giudice di merito lo motiva in relazione alla gravità dei fatti e non risultano allegazioni e prove concrete delle condizioni economiche favorevoli dell'imputato; tali condizioni non possono essere introdotte ex novo in Cassazione.
- In Cassazione non possono essere dedotti fatti nuovi o atti non specificamente indicati e valorizzati nei gradi precedenti: la mancata puntuale indicazione rende la questione inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, se non vi sono giustificazioni, l'applicazione di ammende e la condanna alla rifusione delle spese della parte resistente/parte civile.
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