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Sentenza

Sentenza n. 4925/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento di non idoneità attitudinale della ricorrente, emanato in data 17 febbraio 2023 e notificato in pari data, dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nell'ambito del concorso pubblico per 1.188 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque correlato.

Giustizia amministrativa202305793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale formulato dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, deducendo violazione ed erronea interpretazione dei decreti ministeriali n. 198 del 30 giugno 2003 e n. 129 del 28 aprile 2005, dell'art. 13 del bando e delle disposizioni sugli accertamenti attitudinali, degli artt. 3 e 5 d.P.R. 335/1982 e dell'art. 1 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha contestato, in particolare, l'insufficienza della motivazione, la contraddittorietà del giudizio, l'utilizzo di caratteristiche ritenute proprie di ruoli direttivi o dirigenziali anziché del ruolo degli agenti e assistenti, il contrasto tra la non idoneità attitudinale e il positivo superamento degli accertamenti psico-fisici, la mancata verbalizzazione integrale dei colloqui e il travisamento degli esiti dei test. Ha inoltre richiamato una consulenza tecnica di parte, i risultati scolastici positivi e la successiva idoneità allo svolgimento delle funzioni di capotreno come elementi sintomatici dell'irragionevolezza del giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Il giudizio della Commissione è stato considerato adeguatamente motivato, non illogico né contraddittorio, poiché esponeva le carenze riscontrate nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nella capacità intellettiva e nella socialità, collegandole ai singoli criteri di valutazione e agli esiti dei test e dei colloqui. Il Collegio ha ritenuto pertinenti, anche per il ruolo di agente e assistente, il controllo emotivo necessario a gestire situazioni di tensione e la capacità di ragionamento rapido e pronto. Non è stata ritenuta necessaria la verbalizzazione integrale dei colloqui, in quanto l'ordinamento non contempla tale adempimento e la libertà della conversazione è funzionale all'emersione delle reazioni spontanee e del profilo di personalità del candidato. Il positivo esito degli accertamenti psico-fisici non è stato considerato incompatibile con la non idoneità attitudinale, trattandosi di valutazioni diverse: la prima accerta l'assenza di patologie, mentre la seconda verifica la predisposizione allo svolgimento delle specifiche funzioni, anche sotto il profilo caratteriale e psicosomatico. La presenza di punteggi positivi nei test non impedisce un giudizio complessivo di inidoneità, potendo il colloquio collegiale condurre autonomamente a tale esito. Neppure i risultati scolastici, la successiva idoneità come capotreno o la consulenza tecnica di parte hanno dimostrato la palese irrazionalità o arbitrarietà della valutazione amministrativa. Il TAR ha inoltre prescinduto dalla questione, ritenuta dubbia, della persistenza dell'interesse all'annullamento per la mancata impugnazione della graduatoria finale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    Richiamato quale disciplina degli accertamenti e dei requisiti attitudinali per il personale della Polizia di Stato.

  • d.m. 28 aprile 2005, n. 129

    Disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; il giudizio di idoneità o inidoneità deriva dalla valutazione complessiva di test e colloqui e l'art. 5, comma 5, contempla il colloquio collegiale anche in presenza di esiti positivi dei test.

  • art. 13 del bando di concorso

    Individua le disposizioni applicabili agli accertamenti attitudinali della procedura concorsuale.

  • artt. 3 e 5 d.P.R. 335/1982

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti e alle funzioni del personale della Polizia di Stato.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di non idoneità attitudinale espresso nell'ambito di un concorso per l'accesso alla Polizia di Stato è legittimo quando la motivazione individua, anche sinteticamente, le carenze riscontrate nei diversi criteri attitudinali e rende comprensibile il percorso logico seguito dalla Commissione in relazione a test e colloqui.
  • L'accertamento dell'idoneità psico-fisica e quello dell'idoneità attitudinale hanno oggetto e finalità distinti: il positivo esito del primo, volto ad escludere patologie invalidanti, non preclude il giudizio negativo nel secondo, diretto a verificare la predisposizione del candidato allo svolgimento delle specifiche funzioni, anche sotto i profili caratteriale e psicosomatico.
  • Il giudizio attitudinale concorsuale è il risultato di una valutazione complessiva di test, colloqui individuali e colloquio collegiale; pertanto, la presenza di risultati positivi nei test non impedisce la dichiarazione di inidoneità quando la valutazione globale evidenzi carenze incompatibili con il profilo richiesto.
  • La mancata verbalizzazione integrale dei colloqui attitudinali non determina, di per sé, l'illegittimità del giudizio, quando l'ordinamento non imponga tale adempimento e il provvedimento finale dia conto degli elementi rilevanti emersi e delle ragioni della valutazione.
  • Una consulenza tecnica di parte o altra valutazione estranea alla procedura concorsuale non può sostituire il giudizio attitudinale della Commissione, salvo che dimostri la sua palese irrazionalità o arbitrarietà.
  • Le qualità richieste e valutate in una procedura concorsuale devono essere rapportate alla specificità delle funzioni del ruolo oggetto della selezione; l'idoneità del candidato per un diverso impiego o in un diverso momento non dimostra necessariamente il possesso, alla data della selezione, dei requisiti attitudinali richiesti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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