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Sentenza

Sentenza n. 13879/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - della graduatoria di merito del concorso interno per titoli, pubblicata in data 9 aprile 2025 con decreto del Direttore generale del 9 aprile 2025, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 maggio 2025 - del decreto dell’8 maggio 2025, con cui è stata rideterminata la graduatoria gravata con l’atto introduttivo del giudizio; - dei presupposti verbali della commissione n. 100 del 16 aprile 2025, n. 101 del 29 aprile 2025 e 102 del 6 maggio 2025; quanto ai successivi motivi aggiunti depositati 17 dicembre 2025 - dell’ulteriore decreto di parziale rettifica della graduatoria pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/46 del 27 ottobre 2025; - dei presupposti verbali della commissione n. 103 del 29 maggio 2025 e 104 del 8 luglio 2025; - del verbale di n. 105 del 24 settembre 2025, conosciuto dal ricorrente solo in data 7 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202505523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e scheda di valutazione dei titoli del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nonché successive rettifiche e atti di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la mancata attribuzione di punteggio per l'incarico di Responsabile Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Polizia Stradale, svolto dal 15 marzo 2024. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 6, del bando, che includeva tra gli incarichi valutabili quello di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta. L'amministrazione aveva negato il punteggio richiamando una circolare sugli incarichi annotabili nello stato matricolare e sostenendo che l'incarico non comportasse particolari autonomia, responsabilità o aggravio di lavoro. Anche dopo il riesame disposto in sede cautelare, la Commissione aveva confermato il mancato riconoscimento del titolo sulla base dei medesimi argomenti. Il ricorrente ha quindi impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria rideterminata, le successive rettifiche e i verbali della Commissione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il bando e il verbale n. 2 del 3 luglio 2024 avessero predeterminato, in modo chiaro, la valutabilità degli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, attribuendo 1,2 punti, dimezzabili per incarichi svolti per meno di sei mesi. La Commissione era quindi vincolata alla lex specialis e non poteva introdurre, in sede applicativa, requisiti ulteriori e più restrittivi, quali l'eccedenza rispetto alle normali mansioni d'ufficio, un particolare aggravio di lavoro o specifici profili di autonomia e responsabilità, se non previamente previsti. Il richiamo alla circolare ministeriale del 2008 non poteva modificare o integrare i criteri fissati dal bando. L'incarico ricoperto dal ricorrente rientrava nella tipologia espressamente indicata e non era stata fornita un'adeguata motivazione per dimostrare che si trattasse di un incarico solo apparentemente riconducibile alla categoria prevista. Il TAR ha pertanto annullato gli atti impugnati in parte qua e ordinato al Ministero di rivalutare i titoli attribuendo al ricorrente 0,6 punti, trattandosi di incarico svolto per meno di sei mesi alla data rilevante, e di rettificare conseguentemente la graduatoria. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    imparzialità e buon andamento

    I principi di imparzialità e buon andamento fondano l'obbligo di predeterminare rigorosamente i criteri di valutazione nei concorsi pubblici.

  • artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    obbligo di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli

    Le disposizioni impongono la previa determinazione e verbalizzazione dei criteri concorsuali, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

  • art. 5, comma 1, lett. a), punto 6, del bando di concorso

    responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra

    La clausola del bando individua direttamente le tipologie di incarichi valutabili e vincola la Commissione alla loro applicazione.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

    direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti

    La finalità della procedura concorsuale è coerente con la valorizzazione di incarichi connotati da responsabilità gestionali e direttive.

  • art. 67 d.P.R. n. 686/1957

    La norma è richiamata dall'amministrazione, tramite la circolare sugli incarichi annotabili, ma non può essere utilizzata per introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli fissati dal bando.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati e verbalizzati prima dell'applicazione concreta, quale strumento di autolimitazione della discrezionalità tecnica e garanzia di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  • La lex specialis del concorso vincola rigidamente l'amministrazione e la Commissione, che non possono disapplicarla né introdurre, in sede di valutazione individuale, condizioni ulteriori o più restrittive rispetto a quelle espressamente previste.
  • Quando il bando individua gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell'articolazione organizzativa e alla posizione di responsabile ricoperta, la Commissione deve verificare la riconducibilità concreta dell'incarico a tali categorie senza subordinare il punteggio a requisiti non previamente stabiliti, come l'eccedenza dalle normali mansioni d'ufficio o uno specifico aggravio di lavoro.
  • L'esclusione di un incarico formalmente riconducibile a una categoria prevista dal bando è ammissibile soltanto in ipotesi limite, quando l'incarico sia solo apparente e non concretamente sussumibile nella categoria, e deve essere sorretta da un'adeguata motivazione riferita alle caratteristiche dello specifico incarico.
  • Una circolare amministrativa o altra disciplina interna non può integrare o restringere retroattivamente i criteri di valutazione fissati dalla lex specialis, né giustificare il mancato riconoscimento di un titolo espressamente previsto dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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