Cassazione Penale, Ordinanza n. 29089/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale. La decisione riguardava un reato in materia di stupefacenti, contestato ai sensi degli artt. 81, 110 e 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990. I ricorrenti deducevano vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a lamentare illogicità senza indicare la correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze erano generiche e prive di specificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta satisfattiva e giuridicamente corretta. In conseguenza dell'inammissibilità, ai ricorrenti è stato imposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato solo come norma contestata nella fattispecie, in relazione alla continuazione.
art. 110 c.p.
Richiamato solo come norma contestata nella fattispecie, in relazione al concorso di persone nel reato.
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente giustifica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Richiamata per il principio di inammissibilità per genericità dei motivi quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Richiamata per il principio di specificità dell'impugnazione e per il divieto di motivi generici o aspecifici.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale la correlazione tra le ragioni della decisione e le doglianze formulate.
- Non è sufficiente dedurre in astratto vizi di illogicità della motivazione: l'impugnazione deve individuare specificamente gli errori argomentativi della sentenza e spiegare perché essi sarebbero decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso per causa imputabile al ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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