Ordinanza n. 300/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza del decreto ex lege n. 89/2001 (c.d. “legge pinto”) n. 697/2021 V.G. emesso dalla Corte d’Appello di Napoli il 22-03-2021, all’esito del giudizio portante n. R.G.V.G. 635/202
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli di liquidazione dell’equa riparazione ai sensi della legge Pinto
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ex legge n. 89/2001 emesso dalla Corte d’Appello di Napoli. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le nuove modalità e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni essi non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti sono sospesi. La parte ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità costituzionale della sospensione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza sino alla scadenza del biennio previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. Ha ritenuto che la disposizione non sia manifestamente incostituzionale. In particolare, ha distinto la disciplina in esame da quella dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236/2021, relativa alla sospensione delle procedure esecutive e dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari durante l’emergenza pandemica. Secondo il TAR, tale precedente non ha affermato l’illegittimità costituzionale di ogni sospensione protratta oltre un anno, ma ha censurato la proroga non aggiornata e non adeguatamente bilanciata di una misura originariamente giustificata dall’emergenza. Nel caso esaminato, la sospensione è invece collegata all’introduzione di nuove modalità di presentazione delle istanze e di liquidazione dei pagamenti, circostanza ritenuta idonea a giustificarla ragionevolmente. Il giudizio dovrà proseguire mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Il TAR ha precisato che, una volta verificatasi una causa di sospensione, anche nei giudizi di ottemperanza è necessaria un’iniziativa di parte ai sensi dell’art. 80 c.p.a.; non è quindi consentita la riassunzione d’ufficio, salvo l’iniziativa funzionale alla declaratoria di perenzione. I profili di rito, di merito e sulle spese sono rimasti impregiudicati.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
"ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12-bis"
Introduce nuove modalità di rinnovo della domanda di pagamento e la sospensione per due anni delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto indicati dalla norma.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
"Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi."
Prevede una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza pendenti per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Dopo la sospensione, la prosecuzione del giudizio richiede un’istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La mancata previsione dell’istanza di fissazione dell’udienza per i giudizi di ottemperanza non esclude la necessità di un’iniziativa di parte quando il processo sia stato sospeso.
art. 105 c.p.a.
È richiamato per affermare che la riassunzione d’ufficio del processo sospeso determinerebbe l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio.
art. 24 Cost.
È richiamato nel bilanciamento operato dalla Corte costituzionale in materia di sospensione delle procedure esecutive e tutela giurisdizionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 236/2021
Il precedente distingue tra sospensioni originariamente giustificate e proroghe divenute sproporzionate per assenza di aggiornamento e di adeguata ponderazione degli interessi.
Massime di principio
- La sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera per i giudizi pendenti relativi ai crediti Pinto rientranti nell’ambito temporale della disposizione, senza necessità di una distinta valutazione amministrativa o giudiziale sul singolo credito.
- La sospensione biennale dei giudizi di ottemperanza non è manifestamente incostituzionale quando sia collegata all’introduzione di nuove modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei pagamenti, poiché tali innovazioni possono costituire una ragionevole giustificazione del temporaneo differimento della tutela esecutiva.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021 non sancisce l’illegittimità costituzionale di ogni sospensione delle procedure esecutive protratta oltre un anno; censura invece la proroga non aggiornata e non adeguatamente bilanciata di una misura divenuta sproporzionata rispetto ai diritti dei creditori e alla ragionevole durata del processo.
- Quando un giudizio amministrativo è sospeso, la sua prosecuzione richiede un’iniziativa di parte ai sensi dell’art. 80 c.p.a., anche se per quel rito non è ordinariamente prevista l’istanza di fissazione dell’udienza. La riassunzione non può avvenire d’ufficio, salvo l’attività funzionale alla declaratoria di perenzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →