Sentenza n. 751/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di mancata approvazione di una proposta tecnica preliminare di variante parziale al PRG e di piano di lottizzazione, nonché parere sfavorevole della commissione consiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria dal 2005 di un’area di oltre 60.000 mq nella frazione Piediripa, già destinata a insediamenti commerciali, ha impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale ha respinto, con 15 voti contrari, 14 favorevoli e un astenuto, la proposta tecnica preliminare di variante al PRG e il relativo piano di lottizzazione. La variante riguardava la possibilità di insediare una Grande Struttura di Vendita invece di Medie Strutture di Vendita separate, l’aumento dell’altezza massima di parte degli edifici da 13 a 17 metri e la riduzione della fascia permeabile lungo la strada provinciale da 35 a 22,50 metri. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la delibera non indicava le ragioni del rigetto della proposta degli uffici, già assistita da esiti tecnici favorevoli e dalla procedura VAS; che il richiamo al parere sfavorevole della commissione consiliare non esplicitava le ragioni della contrarietà; che il complesso dibattito consiliare, trasfuso in oltre 60 pagine di trascrizioni, non consentiva di individuare ragioni ostative precise, univoche e coerenti; e che non era ammissibile rimettere al ricorrente l’onere di ricostruire la motivazione attraverso registrazioni o trascrizioni. È stata inoltre dedotta la violazione del legittimo affidamento derivante da precedenti accordi con il Comune, concernenti la variante urbanistica approvata nel 2010, la cessione gratuita di un immobile e il versamento anticipato di parte del contributo di costruzione. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che la presentazione di un nuovo progetto in ridimensionamento del precedente ne implicasse l’abbandono.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, applicando un criterio rigoroso e restrittivo: la sopravvenuta carenza di interesse ricorre solo quando sia certo che la decisione non possa arrecare alcuna utilità, neppure strumentale o morale, al ricorrente. Nel merito, ha accolto la censura di difetto di motivazione e annullato la delibera. Il Consiglio comunale dispone di ampia discrezionalità nelle scelte urbanistiche e può anche discostarsi dagli esiti istruttori e dai pareri favorevoli degli uffici; tuttavia deve rendere comprensibili le ragioni della decisione, soprattutto quando essa intervenga dopo una lunga istruttoria favorevole e si ricolleghi a precedenti accordi con il privato. Il rinvio al dibattito consiliare può essere ammesso solo se dal dibattito emergano ragioni ostative precise, univoche e coerenti. Nel caso concreto, le trascrizioni delle sedute consiliari risultavano caotiche, disomogenee e prive di un filo logico idoneo a individuare le ragioni decisive del rigetto. Sarebbe stata necessaria una sintesi finale, chiara e specifica, da sottoporre alla votazione dell’assemblea. Non è stata ritenuta ammissibile l’integrazione postuma della motivazione mediante le memorie difensive del Comune, provenienti dal difensore e non dall’organo competente, poiché ciò comprometterebbe la trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto di difesa e il corretto svolgimento del procedimento. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’onere motivazionale dovesse riguardare le specifiche modifiche richieste con la variante, senza rimettere genericamente in discussione l’attuabilità della vigente destinazione commerciale. La censura sul legittimo affidamento è stata dichiarata assorbita; il Collegio ha comunque precisato che gli accordi pregressi potevano fondare un affidamento sulla conclusione favorevole della precedente variante, approvata nel 2010, ma non sull’approvazione di future varianti richieste per cogliere nuove opportunità imprenditoriali. Il Consiglio comunale dovrà essere tempestivamente riconvocato per deliberare nuovamente, formulando una sintesi conclusiva delle eventuali ragioni ostative. Sono salvi gli atti di trascrizione e le dichiarazioni di voto già formati, nonché gli ulteriori apporti del nuovo dibattito. Spese compensate, con ripetizione del contributo unificato secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
La decisione di rigetto di una proposta urbanistica deve esplicitare in modo chiaro, preciso e coerente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche desunti dall’istruttoria; il mero rinvio a un dibattito consiliare prolisso e disomogeneo non è sufficiente.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
La motivazione amministrativa deve essere formulata in modo trasparente e collaborativo, evitando di trasferire sul privato l’onere di ricostruire nel processo le ragioni effettive della decisione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità concorrono a imporre, anche per le decisioni assembleari, una motivazione comprensibile e coerente; il rinvio al dibattito consiliare è possibile solo quando il dibattito renda chiaramente percepibile l’iter logico della decisione.
art. 33, comma 15, l.r. 19/2023
La proposta tecnica preliminare di variante è stata esaminata nell’ambito della disciplina regionale richiamata, ma il giudice ha concentrato la decisione sulla carenza motivazionale della deliberazione di mancata approvazione.
art. 295 TFUE
Il giudice richiama la disposizione, insieme al diritto dell’Unione, quale riferimento alla necessità di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione, a sostegno dell’incompatibilità della motivazione postuma con le esigenze del giusto procedimento.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto a una buona amministrazione è richiamato quale ulteriore fondamento delle esigenze di motivazione, trasparenza e tutela partecipativa.
Massime di principio
- Nelle decisioni urbanistiche il Consiglio comunale conserva un’ampia discrezionalità e può discostarsi dai pareri favorevoli degli uffici e dagli esiti dell’istruttoria; tale discrezionalità non esonera però dall’obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della scelta.
- Il rinvio al dibattito consiliare può assolvere l’obbligo di motivazione solo quando dagli atti pubblici della discussione emergano ragioni ostative precise, univoche e coerenti, idonee a rendere comprensibile l’iter logico seguito dall’organo deliberante.
- Quando una decisione negativa interviene dopo una lunga istruttoria tecnica favorevole e si collega a precedenti rapporti o accordi con il privato, è necessaria una sintesi motivazionale finale chiara e specifica, che consenta all’interessato di comprendere le concrete ragioni del diniego.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante memorie difensive dell’amministrazione, quando tali scritti introducano o ricostruiscano per la prima volta le ragioni della decisione: la motivazione deve provenire dall’organo competente ed essere anteriore al ricorso.
- Nel valutare una richiesta di variante urbanistica, l’amministrazione deve motivare sulle modifiche concretamente richieste, senza utilizzare il procedimento per rimettere genericamente in discussione la disciplina urbanistica vigente, salvo esplicitare adeguatamente le ragioni di tale diversa valutazione.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede la certezza che la sentenza non possa arrecare al ricorrente alcuna utilità, anche strumentale o morale; la presentazione di un nuovo progetto non dimostra di per sé l’abbandono del precedente, se il ricorrente nega tale volontà e conserva un interesse alla decisione.
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