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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-720/24

Order of the Vice-President of the Court of 21 March 2025. — Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. and InsTech Netherlands BV v European Commission. — Appeal – Interim relief – Foreign subsidies – Inspections within the European Union – Regulation (EU) 2022/2560 – Accessibility of data requested by the European Commission – Application for suspension of operation of a measure – Urgency. — Case C-720/24 P(R)

Giurisprudenza europea62024CO0720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di Nuctech e InsTech contro l’ordinanza che negava la sospensione di una decisione della Commissione sulle ispezioni ex regolamento (UE) 2022/2560. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all’urgenza, osservando che le sanzioni amministrative cinesi prospettate erano, di regola, pregiudizi pecuniari non irreparabili e che non era stata provata la concreta esposizione a sanzioni penali o a un danno irreversibile. Poiché l’assenza di urgenza è sufficiente a fondare il rigetto delle misure provvisorie, la Corte non ha esaminato gli altri motivi di impugnazione.

Ricorso in impugnazione contro il rigetto di misure provvisorie: la Corte conferma che, in mancanza di urgenza, non può essere sospesa l’esecuzione di una decisione di ispezione adottata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2560.

La questione giuridica

Se il presidente del Tribunale abbia commesso errori di diritto nel respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione che imponeva un’ispezione ex articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, in particolare: (i) nel qualificare come danno meramente pecuniario le possibili sanzioni amministrative o penali previste dal diritto cinese in caso di trasmissione delle e-mail richieste; (ii) nel non esaminare alcuni elementi di prova supplementari; e, in via subordinata, negli apprezzamenti su fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.

Principio di diritto

In sede di misure provvisorie, il pregiudizio allegato deve essere concreto, probabile e irreparabile; le sanzioni amministrative di natura pecuniaria eventualmente irrogabili da autorità di uno Stato terzo per violazione del suo diritto sono, in linea di principio, danno finanziario non irreparabile, salvo circostanze eccezionali adeguatamente dimostrate. Se il ricorrente non prova l’urgenza, il rigetto della domanda di sospensione resta comunque fondato, rendendo irrilevanti eventuali errori sull’esistenza del fumus boni iuris o sul bilanciamento degli interessi; di conseguenza, il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2560
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2560
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articoli 268 e 340 TFUE

Ricorso in impugnazione contro il rigetto di misure provvisorie in materia di ispezioni per sovvenzioni estere

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. La controversia ruota attorno all’accessibilità di corrispondenza elettronica conservata su server situati in Cina e alle conseguenze, secondo i ricorrenti, derivanti dal possibile trasferimento di tali dati alla Commissione.

Parti e contesto fattuale

Le ricorrenti sono Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. e InsTech Netherlands BV, società attive nel settore dei sistemi di controllo di sicurezza, indirettamente controllate da un gruppo cinese. La Commissione europea è la controparte processuale. Dopo la decisione del 16 aprile 2024 che ordinava un’ispezione, la Commissione ha effettuato sopralluoghi presso i locali delle ricorrenti e ha chiesto di accedere al contenuto delle cassette di posta elettronica di alcuni dipendenti e dirigenti. Le ricorrenti hanno opposto che tali dati erano conservati su server della capogruppo in Cina e che la loro trasmissione avrebbe violato il diritto cinese.

Procedimento davanti al Tribunale e oggetto dell’impugnazione

Le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione di ispezione e, in via cautelare, la sospensione della sua esecuzione e di vari successivi atti o richieste della Commissione, incluse quelle relative alla conservazione dei dati (legal hold). Il presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non dimostrati, al livello richiesto, né il fumus boni iuris né l’urgenza; ha inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse difeso dalla Commissione.

Questioni esaminate dalla Corte

In sede di impugnazione, le ricorrenti hanno dedotto tre motivi:

  • errore di diritto nella valutazione del fumus boni iuris;
  • errore di diritto nella valutazione dell’urgenza;
  • errore di diritto nel bilanciamento degli interessi. La Corte ha esaminato preliminarmente alcune eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e ha poi concentrato l’analisi sul secondo motivo, relativo all’urgenza, ritenendolo decisivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2560, che disciplina le ispezioni nell’Unione e conferisce alla Commissione poteri di accesso a libri e documenti aziendali, imponendo alle imprese di sottoporsi all’ispezione decisa dalla Commissione. Sono inoltre richiamate le disposizioni processuali sugli appelli e sulle misure provvisorie: articolo 168, paragrafo 1, lettera d), articolo 160, paragrafo 3, articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte. In relazione al danno patrimoniale e alla tutela risarcitoria, sono menzionati gli articoli 268 e 340 TFUE.

Ragionamento della Corte sull’urgenza

La Corte ribadisce i principi consolidati: le misure provvisorie servono a garantire l’effettività della futura decisione di merito; l’urgenza va valutata in funzione della necessità di evitare un danno grave e irreparabile; il ricorrente deve provare i fatti che fondano tale rischio con elementi concreti e precisi. Quando il danno è pecuniario, esso non è di regola irreparabile, salvo circostanze eccezionali; in particolare, le misure cautelari possono essere giustificate solo se, senza di esse, l’impresa rischierebbe la propria sostenibilità finanziaria o una grave compromissione della quota di mercato.

La Corte esclude che la Presidenza del Tribunale abbia errato nel qualificare come danno finanziario le possibili sanzioni amministrative pecuniarie previste dal diritto cinese. Le ricorrenti non avevano dimostrato che tali sanzioni avrebbero compromesso la loro viabilità economica né avevano fornito dati finanziari sufficienti sul gruppo di appartenenza. La Corte non accoglie neppure l’argomento sul preteso "stigma" assimilabile a quello derivante da sanzioni penali: le sanzioni amministrative irrogate da autorità di un Paese terzo non sono equiparabili, per natura, alle pene criminali richiamate nella giurisprudenza evocata dalle ricorrenti.

Quanto alle asserite sanzioni non pecuniarie, come sospensione dell’attività o revoca della licenza, la Corte osserva che le ricorrenti si sono limitate a richiami generici a un parere legale e non hanno fornito elementi idonei a dimostrare che tali misure avrebbero prodotto un danno irreparabile. Quanto alle possibili sanzioni penali nei confronti di individui, la Corte rileva che le ricorrenti non hanno dimostrato che la corrispondenza richiesta contenesse effettivamente segreti di Stato, né che fosse stata richiesta e negata l’autorizzazione prevista dal diritto cinese sulla segretezza di Stato. Inoltre, non è stato provato che il trasferimento dei dati avrebbe inevitabilmente comportato responsabilità penale ai sensi delle norme cinesi invocate.

Esame delle prove supplementari e motivazione

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale non avesse esaminato tre memorie integrative con nuove prove, dalle quali sarebbe emerso che esse e Nuctech Technology avevano chiesto e ottenuto un diniego dalle autorità cinesi per la trasmissione delle e-mail. La Corte ritiene la censura in parte inefficace e in parte infondata: anche a voler considerare tali passi amministrativi, ciò non scalfisce la conclusione secondo cui non è stato dimostrato un danno irreparabile. Quanto al difetto di motivazione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice delle misure provvisorie non è tenuto a rispondere espressamente a ogni singolo argomento o documento, purché la motivazione complessiva consenta il controllo giurisdizionale. Nel caso di specie, la motivazione del presidente del Tribunale è stata giudicata sufficiente.

Esito e conseguenze

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Poiché l’assenza di urgenza è stata correttamente accertata, eventuali errori nella valutazione del fumus boni iuris o del bilanciamento degli interessi non avrebbero comunque potuto condurre all’annullamento dell’ordinanza impugnata, dato il carattere cumulativo delle condizioni per le misure provvisorie. Le ricorrenti sono condannate alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione.

Principio affermato

In materia di sospensione dell’esecuzione di atti della Commissione, la sola allegazione che la trasmissione di dati a Bruxelles possa esporre l’impresa a sanzioni previste dal diritto di uno Stato terzo non basta a integrare l’urgenza: occorre dimostrare, con elementi concreti, che il pregiudizio sarebbe grave e irreparabile. In difetto di tale prova, la domanda cautelare è respinta e l’esame degli altri presupposti diventa irrilevante.

Come è indicizzato

Materieconcorrenza e controllo delle sovvenzioni esteremisure provvisorieispezioni della commissione europearesponsabilità e danno irreparabilecontenuti aziendali ed accesso a dati elettronici

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