Cassazione Civile, Ordinanza n. 15184/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore degli intimati, poiché non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, su impugnazione del fallimento della società debitrice, aveva dichiarato l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di disposizione avente ad oggetto un fabbricato industriale. Nelle more della decisione in Cassazione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai difensori, chiedendo così la definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La norma è richiamata come base della declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti della massa dei creditori del fallimento.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente depositata e sottoscritta dai difensori, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva in Cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia sopravvenuta assorbe ogni esame dei motivi di ricorso e impedisce una pronuncia sul merito della controversia.
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