Cassazione Civile, Ordinanza n. 10097/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, all'esito di una verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava alla società una serie di costi ritenuti indeducibili: per il 2010 costi collegati a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; per il 2011 e 2012 costi relativi a rapporti con soggetti esteri e ulteriori spese (rimborsi chilometrici, viaggio, ristorazione, pedaggi e altre voci) ritenute prive di adeguata prova documentale e di inerenza. La società aveva impugnato gli avvisi davanti alla CTP, che aveva respinto i ricorsi, e poi aveva proposto appello, anch'esso rigettato dalla CTR. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica degli avvisi perché spediti direttamente dall'Ufficio a mezzo posta senza messo notificatore e senza relata; 2) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento per l'anno 2010, per asserita mancanza dei presupposti penali e della motivazione sul punto; 3) e 4) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e delle regole probatorie, per avere la CTR confermato l'indeducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti e di ulteriori spese senza considerare la documentazione e l'effettività/inerenza delle prestazioni; 5) violazione delle norme sulle sanzioni, per mancata applicazione della continuazione e dell'esimente per obiettiva incertezza. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica degli avvisi eseguita direttamente dall'Ufficio a mezzo raccomandata A/R, senza necessità di messo notificatore o relata; ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento sulla base della disciplina previgente, applicabile ratione temporis, essendo sufficiente l'obbligo di denuncia penale e non occorrendo la prova dell'effettiva presentazione della denuncia; ha condiviso la valutazione di merito della CTR sulla non deducibilità dei costi, per mancanza di prova dell'effettività, dell'inerenza e della riferibilità delle prestazioni all'attività d'impresa, nonché per la soggettiva inesistenza delle operazioni; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle sanzioni perché nuovo e non specificamente devoluto in appello, con difetto di autosufficienza e di specificità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 600/1973
La notificazione degli atti impositivi può avvenire anche tramite spedizione diretta a mezzo posta, secondo la disciplina della raccomandata ordinaria, senza necessità di relata di notifica o dell'intermediazione di un messo notificatore.
art. 14 L. 890/1982
Consente all'Ufficio finanziario la notificazione diretta degli atti tramite servizio postale; in tale ipotesi non è richiesta la relata di notifica e la consegna al recapito del destinatario perfeziona la notificazione.
art. 1335 c.c.
La consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza dell'atto.
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Per la disciplina previgente, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando emergano fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale, senza necessità di effettiva presentazione della denuncia; si applica solo ai periodi d'imposta in cui la violazione è stata commessa.
art. 331 c.p.p.
Il presupposto rilevante è l'esistenza dell'obbligo di denuncia, verificabile dal giudice tributario con giudizio prognostico 'ora per allora'.
art. 2 d.lgs. 74/2000
È richiamato quale fattispecie penale alla base della notizia di reato che giustifica il raddoppio dei termini.
art. 2 d.lgs. 128/2015
La nuova disciplina del raddoppio dei termini non si applica alle violazioni risultanti da PVC notificati prima del 2 settembre 2015 e agli atti impositivi già notificati; opera il regime transitorio di salvaguardia.
art. 3, comma 2, d.lgs. 128/2015
Salva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati, rendendo inapplicabile la nuova disciplina ai casi già definiti.
art. 1, commi 130-132, L. 208/2015
La soppressione del previgente regime del raddoppio non incide sulle fattispecie già ricomprese nel regime transitorio di salvaguardia.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
La deducibilità dei costi è negata quando le operazioni sono soggettivamente inesistenti e il contribuente non prova l'effettività delle prestazioni e la propria diligenza.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta in modo meramente assertivo; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La censura richiede l'indicazione di un effettivo travisamento o di una non corretta valutazione di prove decisive, non essendo sufficiente sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Il costo è deducibile solo se è effettivo e inerente all'attività d'impresa; la mera contabilizzazione o regolarità formale non basta.
art. 95, comma 3, d.P.R. 917/1986
È evocato per le spese contestate, ma la Corte conferma la valutazione di indeducibilità per difetto di prova e inerenza.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
La doglianza sulla continuazione sanzionatoria è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non specificamente devoluta nei gradi di merito.
art. 8 d.lgs. 546/1992
La CTR ha escluso l'esimente per obiettive condizioni di incertezza; la Corte non ravvisa censure ammissibili su tale punto.
art. 366 c.p.c.
Impone l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, anche quando si deduca un error in procedendo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli avvisi di accertamento, l'Ufficio può procedere direttamente mediante raccomandata A/R; in tal caso la notificazione si perfeziona con la consegna all'indirizzo del destinatario e non è necessaria la relata di notifica.
- Il raddoppio dei termini di accertamento, per la disciplina previgente applicabile ratione temporis, richiede soltanto la sussistenza di fatti che rendano obbligatoria la denuncia penale, da verificare con giudizio prognostico 'ora per allora'; non è necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e specifici che evidenziano operazioni soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente provare l'effettività delle prestazioni, l'inerenza dei costi e l'adozione della massima diligenza; la regolarità formale della contabilità o il mero pagamento delle fatture non sono sufficienti.
- La deducibilità dei costi d'impresa richiede prova concreta dell'effettività e della riferibilità del costo all'attività aziendale; la semplice contabilizzazione o una documentazione descrittiva priva di riscontri verificabili non bastano.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o che introducano questioni nuove non specificamente devolute nei gradi di merito; il ricorso deve indicare con precisione dove la questione sia stata dedotta e come sia stata contrastata la motivazione impugnata.
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