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Sentenza

Sentenza n. 14074/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del Decreto della Regione Toscana n. 24681 in data 14.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9-bis del D.L. 78/2015” e dei relativi allegati, nonché della comunicazione di avvio del procedimento; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese “per quanto occorrer possa” le deliberazioni citate dal provvedimento regionale: “deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso “per quanto occorrer possa” l'Accordo ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell'intesa ai sensi della L. n. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR).

Giustizia amministrativa202300903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, relativo all'approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, tra cui l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le linee guida adottate nel 2022. Nel corso del giudizio, con nota del 9 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere effettuato i pagamenti previsti dall'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente è stata interpretata in tal senso, anziché come cessazione della materia del contendere, poiché non risultavano prodotti in giudizio i provvedimenti con cui la Regione Toscana aveva accertato l'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025. Il pagamento effettuato dalla società e la conseguente dichiarazione di sopravvenuto disinteresse hanno comunque fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti in considerazione dello sviluppo complessivo della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    Richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali relativi agli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La disposizione consente di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento; l'integrale versamento preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 34, 35 e 85 c.p.a.

    Richiamati dal giudice nell'ambito della decisione definitiva sul ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione in ragione di una sopravvenienza normativa o fattuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualora non sia possibile accertare processualmente l'integrale soddisfazione della pretesa o la definitiva eliminazione degli effetti dell'atto impugnato.
  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il ripiano degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio promosso contro i provvedimenti regionali di quantificazione, quando il ricorrente dichiari espressamente di non volerlo proseguire.
  • La cessazione della materia del contendere richiede un accertamento processuale della concreta sopravvenuta soddisfazione della pretesa; in mancanza della produzione degli atti amministrativi attestanti l'avvenuto versamento richiesto dalla legge, la definizione può essere qualificata come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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