Ordinanza n. 807/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito del giudizio di “ NON IDONEITA’ ” e conseguente esclusione dall'avanzamento al grado di “Brigadiere” dell'Arma dei Carabinieri - Aliquota di avanzamento ad “ANZIANITA'” al 31.12.2024, espresso dalla “Co.V.A.” - “Commissione di Valutazione e Avanzamento” del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con Verbale n. 23/1 CC datato 24.10.2025, partecipato all'interessato con foglio n. 154/6 - 3 - 2025 - AV datato 6.11.2025 del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” - notifica del 7.11.2025; -del Verbale Co.V.A. del 24.10.2025 n. 23/1 CC che dichiara il V.Brig. -OMISSIS- `non idoneo', notificato con la comunicazione che precede in data 7.11.2025; -del Quadro di Avanzamento e della Graduatoria Conseguente relativa all'aliquota del 31.12.2024 - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dall'avanzamento al grado di Brigadiere, nonché verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento, quadro di avanzamento e graduatoria relativa all'aliquota del 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri, deducendo l'illegittimità della valutazione che aveva valorizzato una condotta censurata disciplinarmente. La condotta era stata sanzionata nel 2022 con un rimprovero, cioè con una sanzione disciplinare di corpo, e il relativo provvedimento era stato impugnato in altro giudizio ancora pendente. Il giudice ha rilevato, in via cautelare, che l'art. 1051, comma 2, lett. b), del codice dell'ordinamento militare individua quale causa impeditiva dell'avanzamento la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato, senza equipararla alla sanzione di corpo. È stata quindi posta in discussione l'adeguatezza della motivazione della Commissione, ritenuta potenzialmente automatica e non sufficientemente riferita ai fatti storici, alla loro epoca, al loro specifico disvalore nella complessiva carriera del militare e alla distinzione tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di procedere, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a una nuova valutazione del militare ai fini dell'ammissione all'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, aliquota del 31 dicembre 2024. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente motivata, prima facie, la valutazione di non idoneità, perché fondata sulla generica affermazione dell'esistenza di una condotta disciplinarmente censurata, senza specificare i fatti, la loro collocazione temporale, il disvalore concreto nell'ambito della carriera e la diversa rilevanza delle sanzioni di corpo rispetto a quelle di stato. La tutela è stata accordata nella forma del riesame e non mediante diretta ammissione all'avanzamento. La trattazione del merito è stata fissata all'8 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lett. b), d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
sottoposizione a procedimento disciplinare “da cui può derivare una sanzione di stato”
La disposizione distingue, ai fini dell'avanzamento, la sottoposizione a procedimento disciplinare potenzialmente produttivo di una sanzione di stato dalle sanzioni disciplinari di corpo, delineando una diversa rilevanza dei comportamenti disciplinarmente censurati.
art. 1032, comma 4, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
La complessiva carriera del valutato deve essere considerata nella formulazione del giudizio di avanzamento, con motivazione riferita anche allo specifico disvalore dei fatti disciplinari.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio di avanzamento militare, la presenza di una sanzione disciplinare di corpo, soprattutto se di lieve entità, non può determinare automaticamente il giudizio di non idoneità mediante il solo richiamo generico alla condotta censurata.
- Quando l'Amministrazione valorizza una sanzione disciplinare ai fini dell'esclusione dall'avanzamento, deve motivare specificamente sui fatti storici, sulla loro collocazione temporale, sul disvalore concreto che essi assumono nella complessiva carriera del militare e sulla distinzione tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.
- La diversa disciplina prevista per i procedimenti dai quali può derivare una sanzione di stato impedisce di equiparare automaticamente tali procedimenti alle sanzioni di corpo già irrogate, ai fini della valutazione dell'avanzamento.
- In sede cautelare, quando emergono profili di motivazione insufficientemente specifica nel giudizio di non idoneità e le conseguenze sulla carriera sono rilevanti, il giudice può ordinare all'Amministrazione il riesame della posizione entro un termine, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'organo amministrativo.
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