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Sentenza

Sentenza n. 5653/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 914/2024, pubblicata in data 6/02/2024, del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. rg 19343/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 914/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 914/2024, pubblicata il 6 febbraio 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza è stata notificata al Ministero il 19 novembre 2025 ai fini dell'esecuzione; secondo la ricorrente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione abbia adempiuto. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e non eseguita dopo la scadenza del termine dilatorio, imponga al Ministero di realizzare concretamente l'utilità riconosciuta alla docente. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente, con facoltà di delega; il commissario, su istanza della ricorrente, dovrà insediarsi e assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della presente sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'esecuzione commissariale. L'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).

    La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, spontaneo o commissariale; la nomina e l'insediamento del commissario non impediscono all'Amministrazione di adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96;

    Il TAR ha verificato che fosse decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni prima di ordinare l'ottemperanza.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce a un privato un'utilità nei confronti della pubblica amministrazione ha valore conformativo e ordinatorio per l'Amministrazione; l'obbligo di ottemperanza richiede che essa faccia conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • Quando il giudicato è stato notificato all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio applicabile e non risulta eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato per adempiere e cessando con l'adempimento spontaneo o con quello eseguito dal commissario ad acta; la nomina del commissario non sottrae all'Amministrazione il potere di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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