Cassazione Penale, Ordinanza n. 20431/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla recidiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia limitatamente alla statuizione sulla recidiva, deducendone l'insussistenza. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha applicato correttamente i principi di legittimità in tema di recidiva: la valutazione non può arrestarsi alla sola gravità dei fatti o all'arco temporale delle condotte pregresse, ma deve essere compiuta in concreto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne e accertando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di considerare il rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne e la capacità criminogena della condotta pregressa.
recidiva
Aggravante ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito sulla base di una valutazione concreta e non meramente astratta.
Massime di principio
- La recidiva non può essere affermata o negata sulla base della sola gravità dei fatti precedenti o della distanza temporale tra questi e il reato oggetto di giudizio; è necessaria una valutazione individualizzata e concreta.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se le precedenti condanne siano espressive di una perdurante inclinazione al delitto e se abbiano avuto rilievo come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
- Quando la motivazione del giudice di merito dà conto in modo analitico dei presupposti concreti della recidiva, la censura in cassazione è infondata se si limita a contestazioni generiche o meramente assertive.
Come è indicizzato
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