Sentenza n. 899/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del Questore di Lecco con cui è stato revocato il permesso di soggiorno valido fino al 10 marzo 2023; nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari disposta dal Questore di Lecco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Lecco con cui era stato revocato il permesso di soggiorno per famiglia, valido fino al 10 marzo 2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha dedotto che l'autorità di pubblica sicurezza non avrebbe correttamente valutato la sua posizione personale e familiare, omettendo di considerare adeguatamente la presenza in Italia dei genitori e dei fratelli, e non avrebbe motivato sufficientemente il giudizio di pericolosità sociale. Il provvedimento si fondava sull'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno, sulle reiterate violazioni degli obblighi connessi alla misura, su precedenti penali e di polizia, su plurimi procedimenti penali e su condotte commesse in compagnia di soggetti pregiudicati o socialmente pericolosi. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare era stata già respinta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo palesemente infondato e confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse adeguatamente fondata sui precedenti penali e di polizia, sull'applicazione della sorveglianza speciale e sulla reiterata inosservanza dei relativi obblighi. Tali elementi sono stati considerati idonei a giustificare, in termini proporzionati, l'esito negativo del bilanciamento tra esigenze di protezione sociale e legami familiari. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza è stato ritenuto sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, non ravvisata nel caso concreto. La presenza della famiglia d'origine in Italia non è stata considerata una causa di inespellibilità né un elemento sufficiente a neutralizzare il giudizio di pericolosità sociale in presenza di reati gravi. Le ulteriori condanne e condotte antisociali successive al provvedimento sono state richiamate solo ad abundantiam. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il provvedimento richiama tale disposizione quale fondamento dell'allontanamento dal territorio nazionale conseguente alla revoca del titolo di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del permesso di soggiorno può essere legittimamente fondato su precedenti penali e di polizia, sull'applicazione di una misura di prevenzione e sulla reiterata violazione dei relativi obblighi, quando tali elementi evidenzino una significativa pericolosità sociale.
- Nel sindacare il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza sulla pericolosità sociale dello straniero, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa e può censurarla, in presenza di discrezionalità valutativa, soltanto ove risulti manifestamente illogica.
- La presenza sul territorio nazionale dei familiari d'origine dello straniero non determina una condizione assoluta di inespellibilità e non prevale automaticamente sulle esigenze di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse a gravi reati e a una accertata pericolosità sociale.
- Nel bilanciamento tra legami familiari e tutela della sicurezza pubblica, la reiterata inosservanza delle misure di prevenzione costituisce un elemento idoneo a escludere un'adeguata integrazione sociale e a giustificare l'esito negativo della valutazione sul mantenimento del permesso di soggiorno.
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