Cassazione Penale, Sentenza n. 45624/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo ai finanziamenti erogati dalla SG alla controllata Saniterm Roma s.r.l. (SR), sostenendo che le somme erano state integralmente recuperate con l'operazione autorizzata dal giudice delegato e quindi non costituissero distrazione; (2) vizio di motivazione sul finanziamento alla società controllante Cetus s.p.a., denunciando che la Corte si sarebbe limitata al dato contabile senza valutare la natura commerciale e la sussistenza di vantaggi compensativi di gruppo valutabili ex ante; (3) violazione di legge per mancata riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria a bancarotta semplice, per assenza del dolo specifico; (4) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguatamente valutati elementi a suo favore quali assenza di vantaggio personale, storia imprenditoriale e incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: la sentenza di appello, che aveva in parte riformato il primo giudizio e riconosciuto la responsabilità di Fabrizio Petrini per bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria (artt. 216, 223 e 236 legge fall.), è stata ritenuta logicamente motivata e congrua. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sui finanziamenti a SR e a Cetus: non è stata provata la reintegrazione patrimoniale anteriore al decreto di ammissione al concordato (marzo 2012), mentre le operazioni che hanno comportato rientri sono avvenute dopo e in parte dilazionate senza interessi, per cui non eliminano il pregiudizio per i creditori; inoltre non sono stati dimostrati vantaggi compensativi esistenti e prevedibili ex ante. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha confermato che il dolo della distrazione si integra con la consapevole destinazione del patrimonio a fini diversi da quelli di garanzia dei creditori, senza necessità di provare la coscienza dello stato di insolvenza. La riqualificazione in bancarotta semplice è stata esclusa perché le operazioni presentavano carattere di depauperamento patrimoniale con scarse prospettive di vantaggio per la società. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato in relazione alla gravità, all'entità delle somme e alla spregiudicatezza delle condotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge fallimentare
art. 216, art. 217, art. 223, art. 236, art. 161
Le norme fallimentari sono state interpretate nel senso che le operazioni che sottraggono risorse al patrimonio societario in vista di altre società del gruppo possono integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria; inoltre il decreto di ammissione al concordato ha funzione analoga alla dichiarazione di fallimento ai fini della valutazione della reintegrazione patrimoniale.
Codice civile
L'art. 2634 c.c. (vantaggi compensativi nell'ambito del gruppo) viene richiamato per stabilire che i vantaggi compensativi devono essere fondatamente prevedibili e dimostrati dall'interessato per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo.
Codice di procedura penale
art. 616 cod. proc. pen.; disp. att. art. 173
Art. 616 cod. proc. pen. richiamato per la condanna alle spese processuali; le disposizioni sulla limitazione dei motivi rilevanti in cassazione (art. 173 disp. att.) sono state applicate per delimitare l'esame dei motivi.
Massime di principio
- Gli esborsi infragruppo possono integrare bancarotta per distrazione se privano la società sacrificata della sua funzione di garanzia verso i creditori e non sussistono vantaggi compensativi prevedibili ex ante.
- Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente l'appartenenza al gruppo o l'esistenza di un possibile vantaggio per una controllante: è onere dell'interessato provare il saldo positivo complessivo e la prevedibilità del ritorno economico per la società danneggiata.
- La reintegrazione patrimoniale è efficace solo se avviene prima del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza (sentenza di fallimento o decreto di ammissione al concordato) e in termini idonei ad eliminare il pregiudizio per i creditori (compresi interessi e tempi compatibili).
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice dipende non solo dall'imprudenza ma dall'assenza quasi totale di prospettive di vantaggio per la società e dall'ampiezza del depauperamento; operazioni caratterizzate da ampia sproporzione tra rischio e possibilità di successo e prive di interesse sociale possono integrare il reato più grave.
- L'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione è costituito dal dolo generico: basta la consapevole destinazione del patrimonio a scopi diversi dalla garanzia dei creditori, senza necessità di provare la conoscenza dello stato d'insolvenza o l'intento diretto di nuocere.
- Le circostanze attenuanti generiche restano valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere escluse con motivazione adeguata in presenza di gravità del fatto, elevato danno per i creditori e spregiudicatezza dell'operato.
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