Sentenza n. 1815/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1655/2025 emessa in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1655/2025, relativa all'illegittimità di contratti a termine e alla condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1655/2025. Tale pronuncia aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il ricorrente ha rappresentato che la sentenza non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero si è costituito senza contestare né il mancato adempimento, né il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero in data 11 aprile 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario dovrà operare entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di obblighi derivanti da una pronuncia giudiziaria, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Individua i limiti applicabili agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria riconosciuti sulla somma dovuta in esecuzione della sentenza civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che contiene una condanna pecuniaria, purché risultino anche soddisfatti gli ulteriori presupposti previsti dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- La notificazione della sentenza all'amministrazione e il suo passaggio in giudicato consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della pronuncia entro un termine prefissato e di predisporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo ancora dovuto e di adottare gli atti necessari al pagamento, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
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