Cassazione Penale, Sentenza n. 2324/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto il ripristino degli arresti domiciliari gravemente indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari. L'imputato ha articolato quattro motivi: (1-2) violazione di regole processuali e vizio nella valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva, sostenendo che il tempo trascorso, la sostanziale chiusura dell'istruttoria, lo stato di salute e le due sospensioni dal servizio rendessero non attuale il pericolo; (3) vizio di motivazione per l'eccessiva valorizzazione della deposizione del luogotenente Albertelli, già nota e non costituita da elemento sopravvenuto; (4) vizio di motivazione per il riferimento generico a una "persistente rete di relazioni" senza indicarne la concretezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato un'errata applicazione dei principi relativi all'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.), osservando che il Tribunale d'appello si è limitato a valorizzare elementi già presenti negli atti (la deposizione di Albertelli) e la gravità dei fatti senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice e senza spiegare perché la sospensione dal servizio non neutralizzi il rischio di reiterazione; inoltre non ha specificato in cosa consisterebbero le relazioni che l'imputato manterrebbe e che potrebbero essere funzionali a nuove condotte delittuose. Motivo di motivazione insufficiente e applicazione errata della legge: annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
L'attualità del pericolo di reiterazione non va intesa come imminenza di una specifica occasione del reato, ma come continuità temporale del rischio; il giudice deve effettuare una valutazione prognostica della potenzialità criminosa del soggetto considerando modalità del fatto, personalità e contesto; la valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore sia il lasso temporale dai fatti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
richiamate numerose pronunce: Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015 (Esposito); Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016 (Centineo); Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016 (Lovisi); Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020
La giurisprudenza consolidata conferma che l'attualità è un requisito prognostico; gli indici della concretezza e dell'attualità (modalità del fatto, personalità, contesto) sono sovrapponibili e servono a valutare la persistenza del rischio; inoltre le situazioni già presenti negli atti non possono essere automaticamente considerate nuovi elementi giustificativi della misura se non adeguatamente valorizzate e motivate dal giudice.
Massime di principio
- Il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica della continuità del rischio, non la dimostrazione di un'occasione imminente e specifica di commissione del reato.
- Quando è trascorso tempo dai fatti, il giudice cautelare deve motivare più approfonditamente: considerare modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
- La sospensione dal servizio o l'impossibilità di esercitare la funzione che permetterebbe la commissione del reato può essere elemento idoneo a ridurre o neutralizzare il pericolo di reiterazione, se adeguatamente valutato e motivato.
- Non è sufficiente per il giudice richiamare genericamente la gravità del fatto o una "rete di relazioni": è necessario indicare in cosa consista concretamente il pericolo residuo e quali comportamenti o rapporti possano favorire la reiterazione.
- La mancata o insufficiente motivazione del provvedimento cautelare, specie se riguarda l'attualità del pericolo, può determinare l'annullamento del provvedimento senza rinvio.
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