Cassazione Penale, Sentenza n. 36432/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'assoluzione per peculato pronunciata dalla Corte di appello di Bologna (sentenza 07/07/2023). L'assoluzione era stata motivata con la mancanza del dolo: la Corte di appello aveva ritenuto che l'imputato avesse un giustificato convincimento di poter utilizzare il fondo spese dell'ufficio per sostenere spese di lite personali, fondandosi su due elementi principali: (1) nel giudizio civile l'imputato era stato convenuto erroneamente a titolo personale e ciò avrebbe indotto un convincimento giustificabile; (2) le fatture dell'avv. Giovani erano state indirizzate all'Ufficio con il relativo codice fiscale. Il Procuratore Generale denunciava il vizio di motivazione e la violazione di legge, sostenendo che quegli elementi non escludevano il dolo e che, peraltro, il fondo poteva essere usato solo per spese istituzionali previste dalla normativa ministeriale, perciò l'errore del ricorrente sarebbe stato un "errore sul precetto" non idoneo ad eliminare la colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha criticato la Corte di appello per mancato assolvimento dell'obbligo di "motivazione rafforzata" nel caso di riforma migliorativa (assoluzione) di una sentenza di condanna e per avere espresso valutazioni generiche e non ancorate a elementi concreti sul presunto convincimento in buona fede dell'imputato. La sentenza impugnata è stata annullata per vizio di motivazione e il procedimento è stato rinviato alla Corte di appello di Bologna perché riesamini la questione alla luce dei principi di motivazione rafforzata indicati dalla Cassazione, valutando puntualmente la sussistenza del dolo, l'effetto delle fatture indirizzate all'Ufficio, l'eventuale esistenza di prassi o autorizzazioni, e la rilevanza di fatti come la restituzione delle somme.
Norme richiamate
d.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959
Il fondo spese dell'Ufficio ha natura e destinazione vincolata: può essere utilizzato per acquisto di registri, cancelleria, stampanti, timbri, testi giuridici, programmi informatici e dotazioni strumentali per gli applicativi. Tale destinazione esclude l'imputazione delle spese personali dell'ufficiale giudiziario salvo giustificazioni concrete
codice di procedura penale
art. 603, comma 3-bis (richiamato nel ragionamento sulla motivazione)
La Corte ricorda che l'obbligo di motivazione rafforzata opera ogni volta che il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado; la previsione del comma 3-bis di per sé non limita la necessità, in generale, di fornire argomentazioni più robuste quando si capovolge il decisum di primo grado
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso migliorativo una sentenza di condanna (assoluzione), deve fornire una motivazione "rafforzata" che dimostri con argomentazioni precise l'esistenza di un ragionevole dubbio che giustifichi l'assoluzione.
- La motivazione rafforzata richiede l'analisi puntuale della motivazione del giudice di primo grado, la confutazione specifica degli argomenti più rilevanti di quella decisione e l'indicazione chiara delle ragioni logiche e probatorie che giustificano la diversa valutazione.
- Elementi quali la errata intestazione di fatture all'Ufficio o la formula processuale errata di una causa civile non escludono automaticamente il dolo: occorre valutare se tali elementi siano compatibili con un affidamento giustificabile e ancorarli a fatti, prassi o autorizzazioni concrete.
- Se la normativa o le direttive amministrative vincolano la destinazione di un fondo a specifiche finalità istituzionali, l'utilizzo per spese personali è, di regola, incompatibile e rilevante ai fini dell'elemento soggettivo del reato; un "errore" sulla titolarità dei poteri di disposizione richiede prova convincente di giustificato affidamento o di prassi ripetuta.
- La mera restituzione delle somme dopo contestazione non è di per sé probatoria dell'assenza di dolo: il giudice deve valutare il comportamento complessivo (es. iniziativa e ruolo del difensore, ordini o prassi pregresse, conoscenza delle regole da parte del dirigente).
- In casi simili il giudice d'appello deve, se necessario, escutere soggetti chiave (ad es. il difensore che ha emesso le fatture) o motivare perché non lo ritenga necessario, e spiegare se l'intestazione delle fatture sia stata autonoma o indotta dall'imputato.
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