Ordinanza n. 2092/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota con cui il Comune di Bacoli l’ha invitata e diffidata a liberare aree demaniali marittime asseritamente occupate, mediante lo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con avvertenza dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, nei limiti dell’interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all’adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell’approvazione definitiva e dell’operatività del piano, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR ha dichiarato impregiudicato l’esame di tale eccezione e non ha definito i motivi di merito, ritenendo necessaria una valutazione approfondita nella fase di cognizione piena.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., senza pronunciarsi in via definitiva né sull’eccezione di inammissibilità per difetto di lesività né sulla fondatezza dei motivi di merito, ritenuti complessi e tecnici e quindi meritevoli di esame nella fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’obbligo di rilascio dell’area e di ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare. Considerato che l’atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, il Collegio ha bilanciato gli interessi contrapposti disponendo la sospensione temporanea dell’efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare indicata. La fissazione dell’udienza di merito è stata rimessa al Presidente della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata quale base della tutela cautelare. Il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile e procedendo al bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In presenza di un pregiudizio grave e irreparabile collegato all’imminente esecuzione di un ordine di rilascio e ripristino di un’area demaniale durante la stagione balneare, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 55 c.p.a., anche per un termine determinato e limitato alla conclusione della stagione interessata.
- Quando le questioni dedotte sono complesse e tecniche e richiedono una valutazione propria della fase di merito, il giudice cautelare può accordare una tutela temporanea senza anticipare la decisione sull’eccezione preliminare di inammissibilità né sulla fondatezza sostanziale del ricorso.
- Nel bilanciamento degli interessi cautelari, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento di sgombero può essere modulata temporalmente, individuando un termine finale specifico anziché disporla sino alla definizione del giudizio.
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