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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27633/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 7/03/2025 che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato le richieste di misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) in favore di William Tatta. Il rigetto si fondava sulla gravità del reato, sulla mancata o incompleta revisione critica del condannato (tendenza a minimizzare il fatto), sul precedente negativo periodo di affidamento in prova seguito da nuova commissione di reati e sull'assenza di permessi premio che avrebbero consentito di verificare l'affidabilità in contesto esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia correttamente attenuto ai principi di giurisprudenza in materia di valutazione prognostica per la concessione delle misure alternative, dando adeguata motivazione sul peso del precedente affidamento fallito, sulla mancata avvenuta revisione critica e sulla necessità di osservare il detenuto tramite permessi premio prima di concedere misure più ampie. Ha inoltre chiarito che il richiamo normativo contestato non riguardava l'art. 80 del DPR n. 309/1990 ma l'art. 80 dell'ordinamento penitenziario (attività di osservazione degli esperti psicologi/criminologi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 58-quater, comma 7-bis

    Prevede limiti/preclusioni per l'accesso ad alcune misure alternative in presenza di determinati presupposti. La Corte di cassazione aveva osservato che il Tribunale doveva verificare se la preclusione fosse applicabile al caso concreto (es.: se il precedente affidamento fosse stato concesso quando il detenuto era già recidivo).

  • Codice penale, art. 99, comma quarto (recidiva)

    La recidiva incide sulla determinazione della pena e sulla valutazione della pericolosità sociale; può giustificare un maggior rigore nella concessione di benefici quando dal passato emerge il ritorno a comportamenti delinquenziali.

  • Ordinamento penitenziario, art. 80

    Riguarda l'attività degli esperti (psicologi/criminologi) nell'osservazione della personalità del detenuto e la relativa produzione di relazioni; il Tribunale ha fatto riferimento a tali osservazioni nella valutazione prognostica.

  • Costituzione, art. 27

    Sancisce la finalità rieducativa della pena; guida l'interpretazione ma non impedisce che, in presenza di elementi negativi di prognosi (es. recidiva o mancata revisione critica), si neghi una misura alternativa.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiama la necessità di una valutazione attuale e dinamica della pericolosità del condannato; la giurisprudenza europea incentiva considerazioni concrete sul percorso di reinserimento.

  • D.P.R. n. 309 del 1990

    Nel ricorso la difesa aveva invocato una presunta applicazione di una aggravante di tale DPR; la Corte ha però ritenuto che nell'ordinanza impugnata non vi fosse riferimento sostanziale a tale disposizione, chiarendo che si trattava di un richiamo all'art. 80 dell'ordinamento penitenziario e non ad una norma del DPR n. 309/1990.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova o di altre misure alternative richiede una valutazione prognostica attuale e concreta: si valutano sia i precedenti e la gravità dei reati sia la condotta successiva e i risultati raggiunti durante la detenzione.
  • Un precedente affidamento in prova seguito da nuova commissione di reati pesa fortemente contro la concessione di nuovi benefici: dimostra la non proficuità del percorso esterno precedente.
  • La mancanza di permessi premio o di altre prove di affidabilità in contesto esterno può giustificare il rigetto di misure alternative come prematuro, poiché occorre verificare la capacità di autocontrollo del detenuto.
  • La valutazione deve considerare il processo di revisione critica del reo: la tendenza a minimizzare il fatto o a non assumersi responsabilità può ostare al riconoscimento della rieducazione necessaria per i benefici.
  • La mera contestazione formale di un richiamo normativo non è sufficiente: se il giudice ha motivato correttamente i fatti e l'applicazione delle norme pertinenti, il ricorso deve dimostrare errori di fatto o illogicità manifesta nella motivazione.
  • La disponibilità di una sistemazione familiare idonea è un fattore rilevante ma non decisivo: va valutata insieme agli altri indicatori prognostici e alla storia criminale.

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