Cassazione Penale, Sentenza n. 11628/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano per omessa rinnovazione dell'esame dei testimoni Spagna Italo e Baldacci Paolo, e per mancanza della "motivazione rafforzata" necessaria per legittimare la reformatio in peius intervenuta (seppur solo agli effetti civili) rispetto all'assoluzione pronunciata in primo grado; censura anche sulla motivazione della liquidazione dei danni a favore delle parti civili.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 22065/2021) secondo cui il giudice di appello che riformi un'assoluzione, anche soltanto agli effetti civili, sulla base di diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative, è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto decisive le dichiarazioni del testimone Baldacci Paolo e quindi avrebbe dovuto disporne la rinnovazione; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p. comma 3-bis
legge 23 giugno 2017, n. 103
L'introduzione del comma 3-bis non esclude l'obbligo per il giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando la riforma dell'assoluzione si fondi su diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive.
art. 622 c.p.p.
Disposizione applicata per stabilire che, essendo l'annullamento limitato agli effetti civili, il rinvio per nuovo giudizio deve essere al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini)
Principio consolidato che prescrive la rinnovazione dell'istruttoria quando la Corte d'appello modifica una decisione assuntiva basandosi sulla diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali; considerata vincolante nel caso esaminato.
Massime di principio
- Quando l'appello comporta una reformatio in peius rispetto a un'assoluzione di primo grado, anche se solo per effetti civili, il giudice deve fornire motivazione adeguata e, se la decisione si fonda su testimonianze decisive, disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
- L'obbligo di rinnovazione sussiste anche d'ufficio e non è stato eliminato dall'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
- Se la Corte penale annulla una pronuncia limitatamente agli effetti civili, il rinvio per nuovo giudizio va al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 c.p.p.).
- Le valutazioni sulla liquidazione dei danni devono essere motivate in modo esaustivo: carenze di motivazione su tale punto possono comportare la riapertura del giudizio in sede civile.
- Se una testimonianza è potenzialmente decisiva e il teste è coinvolto in procedimenti correlati, è particolarmente importante la rinnovazione e la verifica dell'attendibilità per garantire il diritto di difesa.
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