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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza a firma del Vice Direttore Generale con funzioni vicarie, del 12/11/2025, notificato il 19/11/2025 (all.1) con il quale è stata rigettata l’istanza del dipendente del 18/09/2025, avanzata ex art. 42 bis D. Lgs 151/2001, di assegnazione temporanea dalla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- ad un Ufficio che fa capo alla Questura di -OMISSIS- o alla Sezione Polizia di Stradale di -OMISSIS- (all. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un ufficio della stessa Forza di polizia ubicato nella provincia o regione di lavoro dell’altro genitore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, per la durata di tre anni, l’assegnazione temporanea presso una sede prossima al nucleo familiare, rappresentando di essere genitore di un bambino nato pochi mesi prima, di convivere con la madre del minore e che quest’ultima lavorava stabilmente nella zona richiesta. L’Amministrazione ha respinto l’istanza richiamando il parere sfavorevole dell’ufficio di appartenenza, la carenza di organico della Sezione di Polizia Stradale, la difficoltà di sostituire un dipendente appartenente al ruolo degli ispettori e la necessità di assicurare la vigilanza stradale e la prevenzione e repressione dei reati. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e genericità delle esigenze di servizio. In particolare, ha contestato l’erronea indicazione della propria unità organizzativa, la reale consistenza della carenza di personale, la rilevanza di pensionamenti futuri e l’assenza di una valutazione comparativa tra la sede di appartenenza e quella richiesta. Ha inoltre sostenuto che le esigenze familiari, connesse alla cura del minore e all’unità della famiglia, dovessero prevalere su esigenze di servizio formulate in termini generici. L’Amministrazione ha replicato che, per gli appartenenti alle Forze di polizia, il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio e che la scopertura del ruolo degli ispettori e la necessità di garantire quattro equipaggi giornalieri rendevano concreto il pregiudizio organizzativo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR ha rilevato che, sebbene l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 attenui per gli appartenenti alle Forze di polizia il requisito delle esigenze eccezionali previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l’Amministrazione deve comunque dimostrare l’effettiva sussistenza di motivate esigenze organiche o di servizio. La mera indicazione di una scopertura del 50% non è stata supportata da dati puntuali sulla dotazione organica e sul personale concretamente in servizio; inoltre, non sono state illustrate le conseguenze effettive della concessione del beneficio sulla funzionalità dei servizi. Il riferimento alla prevenzione e repressione dei reati e alla vigilanza stradale è stato giudicato generico e non accompagnato da una valutazione comparativa rispetto alla sede richiesta. L’erronea indicazione dell’ufficio presso cui il ricorrente prestava servizio non è stata ritenuta decisiva autonomamente, ma ha concorso a evidenziare l’inadeguatezza dell’istruttoria. L’annullamento non comporta l’automatica assegnazione del dipendente: l’Amministrazione deve riesaminare l’istanza, in contraddittorio con l’interessato, adottando entro 60 giorni un nuovo provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole, congruamente motivato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa [...] L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

    La disposizione tutela la cura dei minori nella prima infanzia, l’unità familiare e la genitorialità; l’assegnazione presuppone anche la disponibilità del posto e gli assensi previsti dalla legge, sicché non costituisce un diritto incondizionato.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni [...] le disposizioni di cui all'articolo 42-bis [...] si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente [...] Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    Per gli appartenenti alle Forze di polizia il dissenso non deve fondarsi su esigenze eccezionali, ma su esigenze organiche o di servizio comunque effettive, specifiche e adeguatamente motivate e documentate.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa informazione alla parte presente.

  • art. 30 d.lgs. 196/2003

    Unitamente all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, è stato richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Per gli appartenenti alle Forze di polizia, il diniego dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio, senza che occorra dimostrarne l’eccezionalità; tali esigenze devono però essere effettive, specifiche, istruite e documentate.
  • La mera scopertura dell’organico non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per negare l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, soprattutto quando sia indicata in termini generici e senza dati sulla dotazione organica e sul personale effettivamente in servizio.
  • Il diniego dell’assegnazione temporanea deve illustrare concretamente in che modo l’assenza del dipendente pregiudicherebbe l’organizzazione e la funzionalità del servizio, tenendo conto della fungibilità delle mansioni e delle specifiche attività svolte dal richiedente.
  • Le esigenze di servizio ostative all’assegnazione temporanea devono essere valutate anche in comparazione con la sede richiesta dal dipendente; sono insufficienti richiami generici alla prevenzione dei reati, alla sicurezza o alle criticità del territorio.
  • L’annullamento del diniego per difetto di istruttoria o motivazione impone il riesame dell’istanza, ma non comporta l’automatica assegnazione del dipendente: l’Amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato nel rispetto delle garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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