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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30838/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata nei gradi di merito per aver omesso di comunicare all'amministrazione competente la sopravvenuta titolarità di redditi da lavoro dipendente e le correlate variazioni reddituali rilevanti ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza, svolgendo attività lavorativa alle dipendenze di un'associazione. In Cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che un verbale di conciliazione relativo a somme pretese nei confronti dell'associazione dimostrerebbe che non vi sarebbe stata effettiva percezione di emolumenti e dunque nessun aumento reddituale; 2) violazione di legge, assumendo che l'elemento rilevante del reato sarebbe la mancata comunicazione della variazione patrimoniale e non del solo nuovo reddito, e che nel caso vi sarebbe incertezza sull'effettiva differenza patrimoniale; 3) inosservanza dell'art. 131-bis c.p., lamentando che il giudice di merito avrebbe valutato solo l'importo di euro 4.000 indicato nel documento conciliativo senza verificare se il reddito di cittadinanza percepito superasse la soglia di legge di euro 9.360.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, chiedessero una nuova valutazione delle prove e non individuassero specifici travisamenti del compendio processuale. Nel merito delle doglianze ha osservato che il reato si consuma con l'omessa dichiarazione dello svolgimento dell'attività lavorativa generatrice di reddito, anche se irregolare, e non richiede l'effettiva percezione di una somma; ha inoltre ritenuto corretto il ragionamento secondo cui una tempestiva comunicazione avrebbe consentito all'INPS di rimodulare il beneficio. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha condiviso il diniego della causa di non punibilità, valorizzando non solo la somma ottenuta dal lavoro dipendente, ma anche il vantaggio economico derivante dalla mancata riduzione del reddito di cittadinanza.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019

    Integra il reato l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali e delle informazioni dovute ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza; la consumazione è collegata alla mancata comunicazione dell'attività lavorativa generatrice di reddito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità può essere esclusa quando la condotta non sia di particolare tenuità, dovendosi considerare anche il vantaggio economico complessivamente conseguito dalla mancata riduzione del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sent. Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non opera se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di omessa comunicazione di variazioni rilevanti per il reddito di cittadinanza, la consumazione coincide con l'omissione dell'obbligo informativo relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa o alla situazione reddituale rilevante, non essendo necessaria la prova dell'effettiva percezione delle somme indicate o la quantificazione puntuale dell'incremento patrimoniale.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già valutate e disattese dai giudici di merito, né richieste di rivalutazione del materiale probatorio in assenza di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice consideri, oltre all'importo del reddito prodotto, anche il vantaggio economico derivante dal mantenimento indebito dell'agevolazione pubblica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiReati tributari
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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