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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30744/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico di I livello, in servizio presso un'azienda sanitaria locale, ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del criterio adottato dall'ente per il calcolo del debito orario giornaliero nei giorni di assenza per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze legittime. In concreto, l'azienda computava tali giornate come equivalenti a 6 ore, mentre nei giorni di effettiva presenza il turno era di 6 ore e 20 minuti; secondo il lavoratore, ciò lo costringeva a svolgere 20 minuti ulteriori per ogni giorno di assenza per raggiungere le 38 ore settimanali, con conseguente diritto a differenze retributive e a un ordine di ripristino del sistema corretto. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 14 CCNL della dirigenza medica del 3 novembre 2005. Sosteneva che, per i dirigenti medici, la retribuzione è onnicomprensiva e mensile, che l'orario è flessibile e non rigidamente parametrato al computo orario giornaliero, che il sistema di rilevazione delle presenze è separato da quello retributivo e che, in ogni caso, l'eventuale eccedenza non può dar luogo a maggior compenso ma solo, se del caso, a responsabilità risarcitoria ove allegato e provato un concreto pregiudizio. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando le domande del lavoratore di pagamento delle differenze retributive.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura dell'azienda sanitaria. Ha affermato che il dirigente medico, quando agisce in esatto adempimento, non può ottenere più della retribuzione mensile contrattualmente prevista, perché il trattamento economico dei dirigenti pubblici è stabilito su base mensile e omnicomprensiva, non oraria, e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti. Perciò il mero svolgimento di ore eccedenti rispetto al criterio di calcolo del debito orario, anche se derivante da un criterio aziendale errato, non genera di per sé un diritto a compenso supplementare. La tutela eventualmente esperibile è quella risarcitoria, ma solo se il dipendente alleghi e provi un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio sul punto e ha rigettato nel merito le domande originarie del lavoratore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il trattamento economico dei dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, nonché ogni incarico conferito in ragione dell'ufficio, sicché la retribuzione non è determinata su base oraria e copre anche i periodi legittimamente non destinati all'esecuzione della prestazione in senso stretto.

  • art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

  • art. 14 CCNL 3 novembre 2005, Area Sanità

    comma 1; comma 2; comma 6

    Conferma l'orario di lavoro dei dirigenti in 38 ore settimanali, in un quadro di organizzazione flessibile del servizio e di retribuzione mensile omnicomprensiva, senza trasformare il superamento dell'orario in un autonomo diritto a compenso aggiuntivo.

  • art. 17 CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria

    Determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali.

  • art. 63 CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria

    La retribuzione di risultato si inserisce nel sistema retributivo complessivo del dirigente medico.

  • art. 65 CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria

    comma 3, secondo periodo; comma 6

    La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; ciò esclude una distinzione, ai fini retributivi, tra ore eccedenti per obiettivi e ore eccedenti per esigenze ordinarie di servizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il proprio precedente recente facendone propria la motivazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2087 c.c.

    È evocato come base della possibile responsabilità datoriale risarcitoria in caso di prestazioni esorbitanti o lesive dell'integrità psico-fisica del dipendente.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della tutela della salute, rilevante per la possibile domanda risarcitoria.

  • artt. 2 e 35 Cost.

    Richiamati a sostegno della tutela della dignità del lavoro e della personalità morale del lavoratore.

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici il trattamento economico è mensile e omnicomprensivo: l'eventuale superamento dell'orario previsto dalla contrattazione collettiva non comporta, di per sé, un autonomo diritto a compenso supplementare.
  • L'azione di esatto adempimento può condurre solo alla corresponsione della retribuzione contrattualmente dovuta; non è lo strumento per ottenere differenze retributive fondate sul mero svolgimento di ore ulteriori.
  • Se il lavoratore allega che l'organizzazione del servizio o il criterio di calcolo del debito orario ha inciso negativamente su salute, riposo o personalità morale, la tutela astrattamente esperibile è quella risarcitoria, ma richiede specifica allegazione e prova del concreto pregiudizio, anche per presunzioni.
  • Nel sistema della dirigenza medica, il superamento dell'orario o l'articolazione flessibile dei turni va letto in coerenza con la retribuzione di risultato e con il modello organizzativo del servizio, non come base automatica per una remunerazione oraria aggiuntiva.
  • La mera erroneità del criterio di computo del debito orario giornaliero non basta, da sola, a fondare un credito retributivo ulteriore se la prestazione complessiva pattuita è stata resa e retribuita secondo contratto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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