Cassazione Civile, Ordinanza n. 11852/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di appello definito dalla Corte d'appello di Lecce con ordinanza di improcedibilità resa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., perché l'appellante non aveva depositato nel termine concesso le note difensive. Avverso tale ordinanza la società bancaria ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della controparte e di altri intimati. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi depositato un atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che era intervenuto un accordo transattivo tra le parti. Il resistente ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza necessità di accettazione delle controparti. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché si trattava di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
richiamato come base dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancato deposito delle note difensive nel termine concesso
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura a transigere e comunicata alle controparti, estingue il giudizio di cassazione anche senza accettazione delle altre parti
art. 391 c.p.c.
insieme all'art. 390 c.p.c. disciplina la conseguenza estintiva del processo di cassazione a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non trova applicazione nelle ipotesi di estinzione del processo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura a transigere e comunicata alle controparti, produce l'estinzione del giudizio quale atto unilaterale recettizio.
- L'accettazione delle altre parti non è necessaria ai fini dell'estinzione del processo per rinuncia; essa rileva solo per la regolazione delle spese processuali.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la parte rinunciante è tenuta, di regola, a rifondere le spese alla controparte costituita.
- L'estinzione del processo esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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