Sentenza del 04/04/2019 n. 9418 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti della società, per l’anno 2002, ricavi non contabilizzati pari a 345.820 euro, sulla base di fatture non registrate. L’avviso societario non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo. Successivamente l’Ufficio aveva imputato alla socia, pro quota, un maggior reddito di partecipazione pari a 26.692 euro, oltre interessi e sanzioni. A.S. sosteneva che non potesse esserle applicata la preclusione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la richiesta di documenti era stata rivolta alla società e non a lei personalmente. Contestava inoltre la presunzione di distribuzione degli utili occulti e lamentava l’omessa o insufficiente valutazione dei documenti prodotti, dai quali avrebbe desunto un sostanziale pareggio tra ricavi e costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza regionale avesse comunque esaminato i documenti prodotti, giudicandoli di capacità probatoria limitata e non idonei a dimostrare l’inesistenza di utili occulti. Poiché l’accertamento nei confronti della società era divenuto definitivo, la socia non poteva più contestare la sussistenza dei ricavi non contabilizzati, ma avrebbe dovuto dimostrare che tali ricavi erano stati accantonati o reinvestiti, oppure provare di essere estranea alla gestione societaria. La Corte ha condannato A.S. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata produzione, nella fase amministrativa, dei documenti richiesti dall’Amministrazione può comportare la preclusione della loro utilizzazione in giudizio, salvo le eccezioni previste dalla legge. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha rilevato che i documenti erano stati sostanzialmente esaminati e ritenuti comunque inidonei.
Art. 24 della Costituzione
La contribuente lo aveva invocato per sostenere una limitazione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta poiché la decisione si fondava sulla definitività dell’accertamento societario e sulla mancanza di una prova contraria sufficiente.
Art. 53 della Costituzione
La contribuente lo aveva richiamato in relazione alla pretesa impositiva sul reddito di partecipazione; la Corte ha ritenuto legittima l’imputazione presuntiva degli utili occulti, salva la prova della loro mancata distribuzione.
Art. 2476 del codice civile
È richiamato dalla sentenza regionale nell’ambito della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base partecipativa.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 24 e 53 della Costituzione; le relative censure sono state ritenute infondate.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
È stato invocato per denunciare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte ha invece ritenuto la motivazione della sentenza regionale sufficiente e coerente.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili non contabilizzati può far presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alla partecipazione.
- Il socio può superare la presunzione dimostrando concretamente che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che era estraneo alla gestione societaria; non è normalmente sufficiente richiamare perdite contabili o un apparente pareggio tra ricavi e costi.
- Quando l’avviso di accertamento notificato alla società non viene impugnato e diventa definitivo, il socio non può normalmente rimettere in discussione l’esistenza dei ricavi occulti nel giudizio relativo al proprio reddito di partecipazione.
- La documentazione prodotta tardivamente in giudizio può essere inutilizzabile o, anche se esaminata, avere un peso probatorio insufficiente; è quindi essenziale collaborare nella fase amministrativa e produrre tempestivamente prove complete e attendibili.
- La contestazione della presunzione deve concentrarsi sulla mancata distribuzione degli utili o sull’estraneità del socio alla gestione, non soltanto sull’assenza di un utile risultante dalla contabilità ufficiale.
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