Cassazione Civile, Ordinanza n. 37552/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda origina da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dal Procuratore regionale nei confronti di un funzionario dell'Agenzia delle entrate, ritenuto responsabile di illeciti penali commessi tra il 2000 e il 2008 (concussione, corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), definiti con sentenza di patteggiamento irrevocabile nel 2014. In primo grado il convenuto era stato condannato al pagamento di una somma in favore dell'Agenzia delle entrate per danno all'immagine e danno da disservizio; la Corte dei conti d'appello aveva poi rigettato l'appello, ritenendo tempestiva l'azione risarcitoria e valorizzando, tra l'altro, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta. Nel ricorso per cassazione il condannato ha dedotto, con un motivo complesso, che la pretesa risarcitoria sarebbe prescritta o comunque infondata, sostenendo che l'amministrazione e il pubblico ministero contabile avrebbero indebitamente rinviato l'esercizio dell'azione in sede ordinaria, omettendo di costituirsi parte civile nel processo penale; ha inoltre contestato l'efficacia interruttiva o sospensiva del fermo amministrativo e della successiva costituzione in mora, affermando che la prescrizione sarebbe comunque maturata. In via subordinata ha chiesto la riduzione del danno. Il Procuratore generale ha resistito eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari sulla validità del controricorso e sulla sinteticità dell'atto, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso nel merito. Ha rilevato che il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; le doglianze dedotte dal ricorrente riguardavano invece errori di diritto e di valutazione compiuti dal giudice contabile nella concreta decisione sulla prescrizione, sul valore probatorio del patteggiamento, sulla quantificazione del danno e sul potere riduttivo, cioè vizi interni alla giurisdizione e non sindacabili in cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. La Corte ha escluso anche la configurabilità di un rifiuto o diniego di giurisdizione, perché tale vizio può riguardare solo la decisione del giudice e non la condotta del pubblico ministero contabile o dell'amministrazione danneggiata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese nei confronti del Procuratore generale, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena su richiesta
La sentenza di patteggiamento è stata considerata dalla Corte dei conti come equiparabile a una pronuncia di condanna ai fini della valutazione probatoria nel giudizio contabile, pur non facendo stato nei giudizi civili e amministrativi.
art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009
Per il danno all'immagine, la prescrizione quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta uno dei reati previsti dalla legge n. 97 del 2001.
legge n. 97 del 2001
È il riferimento normativo per individuare i reati-presupposto rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione del danno all'immagine.
art. 69 r.d. n. 2440 del 1923
Il fermo amministrativo è stato ritenuto atto idoneo a interrompere validamente il decorso della prescrizione del credito risarcitorio da disservizio.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti di causa e i motivi di ricorso; la violazione di tali requisiti può comportare inammissibilità solo se rende oscura la vicenda o incomprensibili le censure.
art. 360 c.p.c.
Le critiche al provvedimento devono essere veicolate nei motivi tipici di ricorso, secondo la struttura del giudizio di legittimità.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il sindacato su errores in iudicando o in procedendo interni alla giurisdizione speciale.
art. 362 c.p.c.
Delimita, insieme all'art. 111 Cost. e all'art. 207 del codice di giustizia contabile, il perimetro del ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.
art. 207 d.lgs. n. 174 del 2016
Il codice di giustizia contabile conferma che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 103, secondo comma, Cost.
Attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; non al pubblico ministero contabile.
art. 108, secondo comma, Cost.
Distingue chiaramente le funzioni dei giudici delle giurisdizioni speciali da quelle del pubblico ministero presso di esse.
art. 8 d.lgs. n. 174 del 2016
Indica gli organi della giurisdizione contabile, cioè le sezioni giurisdizionali regionali, d'appello, le sezioni riunite e le sezioni riunite in speciale composizione.
art. 12 d.lgs. n. 174 del 2016
Disciplina l'ufficio del pubblico ministero contabile, confermando che esso esercita funzioni requirenti e non giurisdizionali.
art. 24 Cost.
Richiamato per sottolineare che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è funzionale alla tutela effettiva del diritto di difesa.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. e all'art. 6 CEDU per affermare il legame tra sinteticità dell'atto e giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo, in relazione alla necessità di atti chiari e sintetici.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarati inammissibili, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errori di diritto sostanziale o processuale commessi dal giudice contabile nell'esame del merito.
- Integra rifiuto o diniego di giurisdizione solo la decisione del giudice speciale che affermi la non tutelabilità astratta della situazione soggettiva o neghi la propria giurisdizione a favore di altro giudice; non rilevano, invece, le condotte omissive del pubblico ministero contabile o dell'amministrazione danneggiata.
- Il pubblico ministero presso la Corte dei conti è parte requirente e non titolare di potestà giurisdizionale: la sua eventuale inerzia nell'esercizio dell'azione non è equiparabile a un rifiuto o diniego di giurisdizione.
- La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione comporta inammissibilità solo se l'atto diventa oscuramente espositivo o impedisce la comprensione dei fatti e delle censure; l'eccessiva lunghezza, da sola, non basta.
- Nel giudizio contabile la sentenza penale di patteggiamento può essere valorizzata dal giudice quale elemento di convincimento, pur non producendo efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi.
- In tema di danno all'immagine da reato dei pubblici dipendenti, la prescrizione quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta il reato presupposto, non da un momento anteriore.
- L'atto di fermo amministrativo può avere efficacia interruttiva della prescrizione del credito erariale, secondo la valutazione del giudice di merito, e tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione quando si resti all'interno dei limiti esterni della giurisdizione.
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