Sentenza del 07/01/2016 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Liquidazione IVA - Tassazione Gruppo - Società di Capitali - Requisiti - Partecipazione di Controllo - Applicazione Imposta - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassazione di gruppo è stata ritenuta applicabile solo se risultano integrati tutti i requisiti richiesti, compreso il possesso della partecipazione di controllo per almeno l'annualità precedente all'esercizio dell'opzione. In mancanza di tale requisito temporale, il regime speciale non può essere validamente applicato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare il regime speciale di liquidazione IVA di gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e partecipativi previsti dalla normativa. In particolare, è necessario che le società interessate siano società di capitali e che la società controllante possieda una partecipazione di controllo superiore alla metà delle azioni o quote della controllata già dall'anno solare precedente a quello in cui viene esercitata l'opzione. Il requisito temporale mira a prevenire acquisizioni o riorganizzazioni societarie effettuate esclusivamente per beneficiare del regime e a evitare effetti distorsivi nell'assolvimento dell'imposta.
Norme richiamate
Disciplina della liquidazione IVA di gruppo
Il regime speciale presuppone requisiti soggettivi, tra cui la natura di società di capitali, e un rapporto di controllo qualificato tra le società partecipanti.
Requisito del possesso della partecipazione di controllo
La partecipazione deve essere superiore alla metà delle azioni o quote e deve sussistere già nell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Massime di principio
- Nei regimi fiscali opzionali con tassazione o liquidazione di gruppo, non è sufficiente che il controllo esista al momento dell'opzione: può essere richiesto che sia stato detenuto per un periodo minimo precedente.
- I requisiti temporali previsti dalla normativa devono essere verificati autonomamente rispetto ai requisiti formali e soggettivi e possono determinare l'inapplicabilità del regime anche quando il controllo risulti successivamente acquisito.
- La previsione di un periodo minimo di possesso serve a evitare operazioni societarie occasionali o strumentali finalizzate esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale.
- Prima di esercitare l'opzione per un regime di gruppo è necessario documentare la natura delle società partecipanti, la percentuale di partecipazione e la continuità del controllo nel periodo richiesto.
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