Cassazione Penale, Sentenza n. 34187/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (abbandono di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione) relativa a materiali prelevati durante lo sgombero di un'abitazione e rinvenuti in due diversi luoghi (Capraia e Limite il 4/3/2022; Lastra a Signa il 15/4/2022). I motivi di ricorso: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione nell'applicazione della continuazione, sostenendo che la condotta era unitaria (un unico prelievo) e non provato l'abbandono in due siti; (2) vizio di motivazione per il diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: sebbene il prelievo fosse uno, gli abbandoni sono avvenuti in due Comuni diversi costituendo due autonomi reati e legittimando l'applicazione della continuazione. Ha respinto la tesi della particolare tenuità in relazione alla pluralità degli abbandoni e all'assenza di elementi significativi favorevoli. Quanto al beneficio della sospensione della pena, la Corte ha osservato che il ricorso era generico e ometteva i precedenti penali del ricorrente (condanne e patteggiamenti per reati di stupefacenti, alcune con pene non sospese), precedenti che ostano al riconoscimento del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. 152/2006
art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006
Norma che sanziona l'abbandono di rifiuti senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto integrati due distinti reati di abbandono a fronte dell'abbandono in due comuni differenti.
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione ai limiti per la sospensione condizionale della pena (pena ragguagliata); la Corte ha osservato che, pur essendo la pena ragguagliata nei limiti, i precedenti penali del ricorrente ostano al beneficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
legge n. 110 del 1975, art. 4
Citata in relazione a un precedente penale del ricorrente per cui era stata concessa una sospensione condizionale; il fatto costituisce elemento ostativo al beneficio in seguito ad altri precedenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile non presentato con colpa.
Massime di principio
- Se materiali provenienti da un unico prelievo sono poi abbandonati in luoghi diversi (es. Comuni diversi), si configurano più reati autonomi e può operare la continuazione tra essi.
- La continuazione può essere applicata anche quando l'atto iniziale è unitario (prelievo) se si realizzano più autonome condotte di abbandono; la difesa deve provare concretamente l'unicità del deposito, non basta una mera ipotesi teorica.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio integrale sulla valutazione probatoria del giudice di merito se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto non è riconosciuta in presenza di pluralità di abbandoni o altre circostanze che ne aggravano la gravità; l'onere di allegare e provare elementi attenuanti rilevanti grava sulla difesa.
- Il riconoscimento dei benefici (es. sospensione condizionale) può essere precluso da precedenti penali significativi; il difensore deve rappresentare e confrontare espressamente i precedenti se intende sostenere la compatibilità col beneficio.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e un pagamento alla Cassa delle Ammende, secondo art. 616 c.p.p. e i principi della Corte Costituzionale.
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