Cassazione Civile, Ordinanza n. 09583/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di una avvocata alla Gestione Separata INPS e dalla richiesta di versamento dei contributi relativi all'anno 2009. La Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'INPS, aveva respinto la domanda di annullamento dell'iscrizione e della pretesa contributiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, sostenendo che non vi fosse obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti già iscritti a un albo; dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, perché la richiesta di pagamento sarebbe stata notificata il 29 giugno 2015 e dunque inidonea a impedire la prescrizione, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto decorrere dal 16 giugno 2010, data di scadenza del versamento per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 435/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie ma privi dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, nella disciplina ratione temporis applicabile, devono comunque iscriversi alla Gestione Separata INPS, in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del pagamento e che, nel caso concreto, la scadenza era stata differita al 6 luglio 2010 in base al D.P.C.M. 10 giugno 2010; pertanto la richiesta del 29 giugno 2015 è intervenuta quando il termine quinquennale non era ancora spirato. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la formazione successiva degli orientamenti giurisprudenziali richiamati rispetto alla proposizione del ricorso; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo non soggetti ad altra forma obbligatoria di previdenza; per gli avvocati privi di obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, l'iscrizione alla Gestione Separata resta dovuta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Rende deducibile in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, motivo utilizzato dalla ricorrente per contestare la lettura dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ne esclude la fondatezza perché il fatto allegato non era decisivo ai fini della prescrizione.
art. 17 DPR 7 dicembre 2001, n. 435
È richiamato dalla ricorrente per individuare la data di scadenza del versamento contributivo dell'anno 2009.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 si applica ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti all'albo che, nel regime ratione temporis applicabile, non abbiano l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS, poiché il solo versamento utile ad escludere tale obbligo è quello idoneo a generare una correlata prestazione previdenziale.
- Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo; se tale termine è oggetto di differimento normativo, la decorrenza della prescrizione va calcolata sulla nuova scadenza.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondato quando il fatto storico allegato, anche se esistente, non è decisivo perché non avrebbe comunque condotto a una diversa soluzione della controversia.
- La richiesta di pagamento o altro atto interruttivo è irrilevante ai fini della prescrizione se, al momento della sua comunicazione, il termine quinquennale non è ancora maturato.
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