Sentenza n. 171/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera commissariale n. 5 del 14 giugno 2019, pubblicata sul B.U.R.P. n.74 del 4 luglio 2019, di approvazione del P.U.G. del Comune di San Cesario di Lecce; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto e in particolare della deliberazione del medesimo commissario n. 3 del 30 settembre 2016 con cui si è determinato sulle osservazioni al PUG; - ove occorra, nei limiti dell'interesse, degli atti della conferenza di servizi, delle delibere della Regione Puglia e delle delibere commissariali numeri 1 e 2 del 2015 di adozione del Piano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera commissariale di approvazione del PUG comunale, con la classificazione del terreno prevalentemente in zona CR4 agricola e per una parte in zona Cu5 residenziale, nonché gli atti connessi e la deliberazione di rigetto delle osservazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nuova classificazione urbanistica del proprio terreno, già oggetto di una precedente sentenza del TAR che aveva annullato la classificazione agricola attribuita dal PRG del 1984 per manifesta illogicità rispetto alle caratteristiche dell'area. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., difetto assoluto di motivazione e istruttoria e sviamento di potere, sostenendo che il nuovo PUG avrebbe reiterato la destinazione già annullata e violato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza; in subordine, ha sostenuto che quella pronuncia avrebbe dovuto essere specificamente considerata nella motivazione della nuova scelta pianificatoria. Con il secondo motivo ha dedotto erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, assumendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare l'area come edificabile, in zona B13, in ragione degli effetti della precedente sentenza. Con il terzo motivo ha censurato, per analoghi vizi, la deliberazione con cui erano state respinte le osservazioni presentate nel procedimento di formazione del PUG, lamentando l'omessa considerazione della precedente pronuncia e della classificazione edilizia da essa derivante.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti. Ha escluso che la precedente sentenza del TAR potesse costituire giudicato direttamente conformativo rispetto al nuovo PUG, poiché essa riguardava un procedimento e uno strumento urbanistico diversi. L'approvazione del nuovo PUG ha infatti costituito esercizio ex novo della potestà pianificatoria sull'intero territorio comunale, e non mera riedizione del potere già esercitato e annullato. La sentenza precedente aveva accertato l'illegittimità della classificazione attribuita nel 1984 in rapporto allo stato dei luoghi allora considerato, senza vincolare le future scelte urbanistiche né imporre una specifica destinazione. Il giudice ha inoltre ribadito l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella pianificazione urbanistica e l'assenza, in capo al privato, di una posizione giuridicamente tutelata al mantenimento della precedente destinazione o all'ottenimento di una classificazione più favorevole. Nel caso concreto, il nuovo PUG non aveva semplicemente riprodotto la destinazione annullata, avendo incluso una parte dell'area in zona residenziale Cu5; inoltre, la scelta era stata motivata nella risposta alle osservazioni, con riferimento alla ricognizione dello stato dei luoghi e alle caratteristiche dei contesti Cu5 e CR4. La ricorrente non aveva fornito una contestazione effettiva né dimostrato l'incoerenza della nuova tipizzazione con l'attuale stato dei luoghi, limitandosi a richiamare la precedente sentenza, fondata su una diversa pianificazione e su una situazione risalente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La ricorrente ne invocava gli effetti per sostenere l'efficacia conformativa della precedente sentenza; il TAR ha escluso che il giudicato relativo a un precedente strumento urbanistico potesse vincolare direttamente l'esercizio ex novo della potestà pianificatoria mediante un nuovo PUG.
Massime di principio
- Una sentenza che annulla una classificazione urbanistica riferita a un precedente strumento di pianificazione non produce, di regola, un diretto effetto conformativo sulle successive scelte urbanistiche quando l'amministrazione esercita nuovamente la potestà pianificatoria sull'intero territorio comunale, anziché limitarsi a rieditare il potere già annullato.
- Il giudicato formatosi sull'illegittimità di una destinazione urbanistica deve essere interpretato in relazione al procedimento, allo strumento urbanistico e allo stato dei luoghi considerati nella precedente decisione; esso non impedisce necessariamente l'attribuzione di una diversa destinazione nell'ambito di una nuova pianificazione.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e programmatica; il proprietario non vanta una posizione giuridicamente tutelata al mantenimento della precedente destinazione urbanistica né a ottenere una destinazione più favorevole.
- Una nuova classificazione urbanistica è legittima quando l'amministrazione la riconduce alla ricognizione dello stato attuale dei luoghi e alle caratteristiche delle aree, salvo che il privato dimostri concretamente l'incoerenza o l'incompatibilità della tipizzazione con tale stato.
- Il richiamo a una precedente pronuncia giudiziaria non è sufficiente a dimostrare travisamento, difetto di istruttoria o difetto di motivazione della nuova pianificazione, se il precedente accertamento riguardava una diversa pianificazione e una situazione dei luoghi ormai risalente.
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