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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07981/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto due società, una in liquidazione e una subentrante, chiedendo l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro con la società subentrante ai sensi dell'art. 2112 c.c. a decorrere dal 5 giugno 2017, oltre alla condanna al pagamento di differenze sul TFR e sull'indennità sostitutiva del preavviso. Il tribunale aveva accolto in parte le domande; la corte d'appello aveva rideterminato solo una voce economica e aveva ritenuto devoluto in appello soltanto il capo relativo alla continuità del rapporto con decorrenza dal 5.6.2017, rigettando o non esaminando le ulteriori questioni ritenute nuove. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente interpretato l'atto di appello e che fosse stata devoluta anche la questione dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché si sarebbe trattato non di trasferimento dell'intera azienda ma solo di un ramo; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. in relazione alla medesima questione del trasferimento di ramo d'azienda; 4) violazione della l. n. 47/1948 e dell'art. 2094 c.c., deducendo che, anche a voler ritenere sussistente un rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante, il lavoratore non avrebbe potuto svolgere attività giornalistica né quella di direttore responsabile in assenza di una redazione giornalistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, quando si denuncia la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. contestando l'interpretazione del devolutum, la censura investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché prospettavano questioni non comprese nel devolutum del giudizio di appello e, comunque, questioni non esaminate dal giudice di merito; infine ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché introduceva questioni nuove, che richiedevano accertamenti di fatto e un riesame del merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    norma invocata per sostenere o contestare la continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda o di ramo; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché relativa a questioni non esaminate o non devolute in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'erronea interpretazione dell'atto di appello; la Corte afferma che la contestazione dell'interpretazione del devolutum attiene al giudizio di fatto del giudice di merito e non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 434 c.p.c.

    come per l'art. 342 c.p.c., la Corte ritiene inammissibile la censura che mira a rivedere l'interpretazione del contenuto devoluto in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato dalle ricorrenti per qualificare le censure in diritto; la Corte precisa che, se la doglianza riguarda l'interpretazione del devolutum, essa non è ammissibile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile perché la questione non era stata devoluta o era nuova rispetto al giudizio di merito.

  • l. n. 47/1948

    invocata nel quarto motivo in relazione all'attività giornalistica e alla figura del direttore responsabile; la Corte non entra nel merito perché la questione è nuova e richiede accertamenti di fatto.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per contestare la sussistenza della qualifica di lavoratore subordinato con mansioni giornalistiche; la censura è dichiarata inammissibile in quanto nuova e non scrutinabile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato quale base del procedimento in camera di consiglio per la decisione dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che contesta l'interpretazione dell'atto di appello e la delimitazione del devolutum, quando formulata come violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., non è ammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Le questioni non devolute al giudice d'appello, o comunque non esaminate perché assorbite o ritenute estranee al thema decidendum, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del merito o per introdurre questioni nuove che presuppongono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le censure che richiedono una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, specie in materia di trasferimento d'azienda e di qualificazione delle mansioni svolte, sono inammissibili in cassazione quando non si confrontano con i limiti del devolutum e con gli accertamenti compiuti nei gradi di merito.
  • Quando il ricorso è rigettato, le ricorrenti sono condannate alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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