Cassazione Penale, Ordinanza n. 26914/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo in modo generico violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Dalla decisione emerge che il ricorso era proposto avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello e che la censura non riguardava l'illegalità della pena, ma soltanto il modo in cui essa era stata determinata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che, contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili in cassazione vizi relativi alla determinazione della pena che non comportino illegalità della stessa, in ragione della natura consensualistica dell'istituto e della sua funzione deflattiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
è richiamato implicitamente quale base del ricorso per cassazione, ma la Corte afferma che i vizi relativi alla pena non sono deducibili nei limiti indicati quando la sentenza deriva da concordato in appello, salvo illegalità della pena
art. 448-bis c.p.p.
non è citato espressamente nel testo, ma la decisione riguarda la sentenza emessa a seguito di concordato in appello e ne ribadisce la natura consensuale e deflattiva, con conseguente preclusione alle censure sulla pena che non ne denuncino l'illegalità
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili in cassazione censure sulla determinazione della pena che non si traducano nella denuncia della sua illegalità.
- La natura consensuale e la funzione deflattiva del concordato in appello limitano l'ambito del controllo di legittimità sulle statuizioni sanzionatorie accettate dalle parti.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, senza prospettare un vizio di illegalità della pena, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
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