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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 268/2024 della Corte di Appello di Campobasso - Sezione Civile, resa nel procedimento n. 228/2021 R.G., confermativa della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 393/2021 del 15.11.2024.

Giustizia amministrativa202500254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna della Regione al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

L'azienda agricola ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso, confermativa della sentenza del Tribunale di Campobasso, che aveva condannato la Regione Molise al pagamento di euro 12.156,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché di euro 4.000,00 per spese processuali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, ponendo inoltre a carico della Regione le spese di CTU. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, e l'inadempimento della Regione all'obbligo di conformarsi al giudicato. Nel corso del giudizio la Regione ha documentato di avere deliberato la variazione di bilancio, assunto l'impegno di spesa ed emesso la liquidazione e i mandati di pagamento. All'udienza la ricorrente ha dichiarato l'integrale pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna della Regione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, verificando sia il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello sia l'idoneità di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato a costituire titolo per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché, dopo la proposizione del ricorso, la Regione ha integralmente eseguito il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della Regione, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso; la Regione è stata condannata al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il giudicato deriva da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata abbia trovato, nel corso del giudizio, spontanea e completa esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza ai fini esecutivi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia imponga all'amministrazione una specifica prestazione o condotta.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La completa esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, se l'inadempimento ha reso necessario il giudizio e l'adempimento è intervenuto solo successivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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