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Provvedimento

Deliberazione n. 154 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Facebook e Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’Autorità conferma l’ingiunzione di adottare misure immediate di blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica di una decisione d’urgenza, senza applicazione di sanzioni amministrative.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito di una segnalazione della persona interessata, che aveva chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Facebook e Instagram.

Origine del procedimento e quadro normativo

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 e relativo alle segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che attribuisce al dirigente del dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 87 del 28 febbraio 2024.

Con tale atto è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, se presente, esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica il provvedimento urgente adottato il 28 febbraio 2024. La ratifica interviene ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Esito del procedimento

Il provvedimento ha natura confermativa di una misura d’urgenza finalizzata a prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Non risulta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; l’esito consiste nella conferma delle misure di blocco e conservazione a fini probatori disposte nei confronti del gestore delle piattaforme.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento origina da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy e il regolamento interno n. 1/2019, art. 33-bis, che consente l’adozione urgente di misure in attesa di ratifica.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con determinazione n. 87 del 28 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto: l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulle piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash; la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 28 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Come è indicizzato

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