Ordinanza n. 5846/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Per quanto di ragione, del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 (PIAO) e tutti i suoi allegati pubblicati da Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale in data 10/04/2025 nella parte in cui l'Amministrazione ha programmato il “Piano triennale dei fabbisogni del personale” e previsto il “rapido” espletamento di procedure di reclutamento di nuovo personale mediante la pubblicazione di due bandi per l'assunzione di complessivi 3.954 funzionari, famiglia professionale giuridico - tributaria, per attività tributaria, lesivo laddove pregiudica la posizione dei ricorrenti quali idonei nelle vigenti graduatorie finali di merito (e successive rettifiche) pubblicate in data 13/05/24 nella selezione per l'assunzione di 3.970 funzionari per l'attività tributaria (profilo “TRIB”) (doc.1); - Per quanto di ragione, delle delibere di approvazione e modifica del PIAO 2025 - 2027 adottata da Agenzia delle Entrate, laddove lesive degli interessi di parte ricorrente (doc.2); -nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell'interesse in capo ai ricorrenti all'annullamento del Piano sopra indicato al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito di pubblicate all'esito della selezione di 3.970 funzionari “TRIB” con la CONSEGUENTE CONDANNA dell'Amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti. NONCHE AI SENSI DELL'ART.116 C.P.A.PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DI ACCESSO E L'EMANAZIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE / ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI DAI RICORRENTI: del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990, con l'inutile decorso del termine di 30 giorni dall'invio a mezzo PEC dell'istanza di riesame / accesso inoltrata lo scorso 8/05/2025 all'Amministrazione resistente e il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente di prendere visione e ottenere copia della documentazione richiesta oltre alla conseguente condanna dell'Agenzia ad esibire integralmente e senza eccezioni la documentazione richiesta (doc.3). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025: - Per quanto di ragione, del Bando di concorso - prot.n.290773/2025 - di cui all’avviso pubblicato sul Sito INPA in data 11/07/25 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto, per diverse sedi sul territorio nazionale, la “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, lesivo laddove pregiudica la posizione dei ricorrenti quali idonei nelle vigenti graduatorie finali di merito (e successive rettifiche), pubblicate dapprima in data 13/05/24, secondo i posti a concorso nelle diverse regioni d’Italia previsti dal Bando di concorso per l’assunzione di 3.970 funzionari per l’attività tributaria (profilo “TRIB”) (doc.1); - Per quanto di ragione, del DPCM pubblicato lo scorso 7/08/2025 e dei relativi allegati (in particolare le Tabelle 36 e 37 “funzionari”), con cui (art.21) Agenzia delle entrate è stata autorizzata a indire procedure di reclutamento e assumere, a tempo indeterminato, 1.270 unità di personale, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente (doc.2); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell’interesse in capo ai ricorrenti all’annullamento del Bando di concorso sopra indicato (di seguito anche “Bando 2700”) al fine di accertare la presenza ed efficacia delle recenti graduatorie regionali di merito pubblicate lo scorso 13/5/2024 (e successive rettifiche) all’esito della selezione di 3.970 funzionari “TRIB”, con la CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione a rivalutare le modalità di assunzione (“quomodo”) che, in assenza di specifiche ragioni, è rappresentata dallo scorrimento delle graduatorie regionali preesistenti per la copertura dei posti individuati e vacanti a favore degli odierni ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.2.2026: - Per quanto di ragione, delle graduatorie di merito (dagli estremi ignoti) e dell’elenco dei vincitori relative alle regioni Abruzzo, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lazio e Uffici Centrali, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, pubblicati con il relativo avviso – anch’esso impugnato con il relativo atto di approvazione - sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2025, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024) (doc.1/2). - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PIAO 2025-2027 dell'Agenzia delle Entrate, bandi e atti relativi alla selezione per l'assunzione di 2.700 funzionari, autorizzazione ministeriale al reclutamento e graduatorie finali della procedura concorsuale
Esito
La controversia
I ricorrenti, idonei nelle graduatorie regionali della precedente selezione per 3.970 funzionari con profilo giuridico-tributario, hanno impugnato il PIAO 2025-2027 dell'Agenzia delle Entrate, le relative delibere, il bando per l'assunzione di 2.700 funzionari, il DPCM autorizzativo e, con ulteriori motivi aggiunti, le graduatorie e l'elenco dei vincitori della nuova procedura. Hanno sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare il quomodo delle assunzioni e, in assenza di specifiche ragioni, procedere allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, anziché bandire una nuova selezione. È stata inoltre proposta domanda ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di accesso e l'esibizione della documentazione richiesta, lamentando la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso e riesame. Poiché il ricorso investe anche gli atti conclusivi della nuova procedura e le relative graduatorie, l'accoglimento delle domande potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, vincitori e idonei.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento né della domanda di accesso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali, in quanto controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 1, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche nel portale della Direzione Regionale interessata. L'avviso dovrà contenere le indicazioni relative al giudice, al numero di ruolo, alle parti, agli atti impugnati, ai controinteressati, al testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza, nonché alle modalità di consultazione del processo. L'Agenzia dovrà predisporre il collegamento informatico denominato "Atti di notifica", rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione disponibile fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, con improcedibilità del gravame in caso di inosservanza ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di destinatari e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame mediante pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato assolvimento degli incombenti di notificazione e deposito prescritti dal giudice.
art. 116 c.p.a.
È invocato dai ricorrenti per l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione richiesta; la presente ordinanza non decide tale domanda.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso decorso il termine di trenta giorni; la questione non è definita dall'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo investe anche le graduatorie di una procedura concorsuale, devono essere chiamati in giudizio, quali controinteressati, tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, inclusi vincitori e idonei, se l'eventuale accoglimento può pregiudicare la loro posizione.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, disponendo la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre all'amministrazione destinataria specifici obblighi organizzativi e informativi, tra cui la creazione di un collegamento facilmente individuabile, il rilascio di un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e il mantenimento online degli atti per tutta la durata indicata dal giudice.
- La notificazione per pubblici proclami e il deposito della relativa prova possono essere fissati come adempimenti soggetti a termini perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso nei termini stabiliti dal giudice.
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