Sentenza n. 1251/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 49/2025, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 49/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato nell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 49/2025 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato nell’anno 2013 quale annualità utile per gli scatti di anzianità e la progressione di carriera, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.591,53 oltre interessi. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 19 febbraio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Lodi il 10 ottobre 2025, e alla proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento dell’annualità 2013, il collocamento nella fascia stipendiale 9/14 dal 1° settembre 2019, il pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato e che erano decorsi sia il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo sia il termine necessario per procedere all’esecuzione giudiziale. In assenza della prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero, ha ordinato all’Amministrazione, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, di riconoscere ai fini giuridici il servizio prestato nell’anno 2013 e di collocare la docente nella fascia stipendiale 9/14 dal 1° settembre 2019. Ha inoltre ordinato il pagamento di euro 2.591,53, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza di merito fino al 15 ottobre 2025 e, da tale data sino al saldo, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il TAR ha precisato che il conseguimento della fascia 15/20 dal 1° settembre 2025 non poteva essere formalmente oggetto della pronuncia, pur costituendo conseguenza del giudicato. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato. Le spese, pari a euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Lodi è stata considerata passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 112 c.p.a.
Massime di principio
- L’ottemperanza è esperibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adozione degli atti necessari a dare piena esecuzione al comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il giudicato riconosce un diritto alla ricostruzione della carriera e alle conseguenti differenze retributive, l’esecuzione comprende sia l’inquadramento giuridico ed economico coerente con l’anzianità riconosciuta sia il pagamento delle somme dovute, con gli accessori stabiliti dal giudice dell’ottemperanza.
- In sede di ottemperanza il giudice deve mantenersi entro i limiti del comando contenuto nel titolo esecutivo: una conseguenza ulteriore del giudicato può essere riconosciuta come effetto dell’esecuzione, ma non costituire formalmente oggetto di una pronuncia ulteriore rispetto a quanto disposto nel titolo.
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