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Sentenza

Sentenza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 6/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 6 ottobre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta del 6 ottobre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza, determinando l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto e che quest'ultimo aveva preso atto dell'avvio del procedimento. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva che avvia il procedimento richiesto dal ricorrente, e quest'ultimo ne prende atto, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'avvio del procedimento amministrativo richiesto, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, valutando il comportamento dell'amministrazione e la ragionevolezza del termine di riscontro.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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