Sentenza n. 1877/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 368/2016 del Giudice di Pace di Giarre
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito pecuniario nei confronti del Comune. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, determinando la sospensione del processo ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, e successivamente, con deliberazione consiliare del 26 ottobre 2023, ha dichiarato lo stato di dissesto. Il ricorrente ha chiesto un differimento del giudizio in ragione della pendenza della procedura di dissesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile l’art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente dissestato per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e impone l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti, con inserimento del dovuto nella massa passiva. Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme è stato equiparato a un giudizio di esecuzione, poiché costituisce una forma di soddisfacimento coattivo individuale incompatibile con la par condicio creditorum. Il credito derivante dal decreto ingiuntivo, antecedente alla dichiarazione di dissesto e riferito a fatti anteriori alla stessa, è stato ritenuto di competenza dell’organo straordinario di liquidazione e deve pertanto essere inserito nella massa passiva. Non sono state liquidate spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
“Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale”
La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale comporta la sospensione delle procedure esecutive fino alla decisione sul piano.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
“Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”
Il divieto di azioni esecutive comprende anche il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere il pagamento coattivo di somme dovute dall’ente dissestato; le procedure pendenti devono essere dichiarate estinte, con inserimento del credito nella massa passiva.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
“L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”
La gestione liquidatoria comprende i debiti riconducibili a fatti e atti di gestione anteriori alla soglia temporale prevista, anche quando l’accertamento del credito intervenga successivamente.
art. 256 d.lgs. 267/2000
È indicato quale momento finale del divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, sino all’approvazione del rendiconto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una pronuncia di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile a un’azione esecutiva e, in caso di dissesto dell’ente, è soggetto al divieto di prosecuzione previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000.
- In presenza di dissesto dell’ente locale, il credito deve essere sottratto al soddisfacimento coattivo individuale e ricondotto alla gestione dell’organo straordinario di liquidazione quando deriva da fatti o atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto, anche se l’accertamento giurisdizionale del credito è successivo.
- Per l’applicazione del divieto di azioni esecutive non è necessario che il credito sia già contabilizzato alla data della dichiarazione di dissesto: è sufficiente che rientri, in ragione della sua origine, nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
- La disciplina del dissesto, ispirata alla par condicio creditorum, impone l’estinzione delle procedure esecutive pendenti relative ai debiti della gestione liquidatoria e l’inserimento del capitale, degli accessori e delle spese nella massa passiva.
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