Sentenza n. 687/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale di scrutinio finale differito della classe -OMISSIS- Liceo Scientifico Sportivo per l'anno 2021-2022 del -OMISSIS-, mediante il quale il Consiglio di Classe ha disposto la non ammissione alla classe successiva di -OMISSIS-; - nonché, degli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale differito recante la non ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico 2021-2022, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il verbale di scrutinio finale differito con cui il Consiglio di classe ha disposto la sua non ammissione alla classe successiva, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti antecedenti, consequenziali e connessi. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti. All'udienza del 20 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Il giudice ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte mantiene la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso il giudice deve prendere atto della dichiarazione, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire; il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva volta ad accertare l'illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita l'interpretazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice possa procedere d'ufficio all'accertamento dell'illegittimità dell'atto o sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva.
Come è indicizzato
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