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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.07.2024.

Giustizia amministrativa202501796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi dedotto la perdurante mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto il ricorso, ordinato all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell'amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Quando l'amministrazione permane inadempiente dopo la notificazione della sentenza e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine ulteriore.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dall'adempimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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