Cassazione Penale, Ordinanza n. 38849/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato che, con decisione di primo grado confermata in appello, era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per aver presentato domanda di reddito di cittadinanza omettendo di comunicare all'INPS una pregressa condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. In Cassazione ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della colpevolezza, sostenendo in sostanza che la Corte di merito avesse errato nel ritenere integrato il dolo e nel valutare la rilevanza dell'omessa dichiarazione; 2) illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato elementi favorevoli alla persona imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché riproponeva censure di merito già vagliate e disattese dai giudici di merito; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle false dichiarazioni finalizzate al reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore sui requisiti per l'erogazione si risolve in errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 c.p., essendo l'art. 2 del d.l. n. 4/2019 parte integrante del precetto dell'art. 7 del medesimo decreto. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da valutazione non irragionevole, fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla condotta trasgressiva dell'imputato, aggravata dal precedente per il grave reato associativo. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Integra il precetto penale relativo alle false dichiarazioni per l'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua violazione è configurata quando il richiedente omette di comunicare dati decisivi, come una condanna definitiva per art. 416-bis c.p.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
La disciplina dei requisiti per il reddito di cittadinanza è richiamata come base normativa la cui ignoranza o errore si traduce in errore su legge penale, non idoneo a escludere il dolo.
art. 5 c.p.
L'ignoranza o l'errore sulla legge penale non esclude la sussistenza del dolo nel caso esaminato.
art. 416-bis c.p.
Costituisce il precedente penale definitivo non comunicato all'INPS e rilevante ai fini dell'indebita richiesta del reddito di cittadinanza.
art. 616 c.p.p.
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
È richiamato quale base della facoltà di aumentare la somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle false dichiarazioni funzionali all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'omessa comunicazione di un requisito ostativo integra il dolo quando il soggetto agisce consapevolmente in violazione dell'obbligo di veridicità; l'errore sui presupposti del beneficio si risolve in errore su legge penale e non esclude la responsabilità.
- La normativa sul reddito di cittadinanza non presenta, secondo la Corte, connotati di tale oscurità da consentire di configurare un'ignoranza inevitabile della legge penale per chi ometta dati rilevanti nella domanda.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivate dal giudice territoriale, se non accompagnate da specifica critica della motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione non irragionevole, valorizzando l'assenza di elementi positivi e la negativa personalità desumibile dalla condotta e dai precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, anche in misura superiore al minimo, entro i limiti normativamente previsti.
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